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| IDG831000087 | |
| 83.10.00087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Izzi Antonio
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| Sui riflessi delle plusvalenze non realizzate ai fini del rapporto
proporzionale ex art. 58 d.p.r. 597 per la deducibilita' degli
interessi passivi
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| nota a ris. Min. Finanze 26 ottobre 1981 n. 9/2239
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| Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 1, pt. 3, pag. 97-99
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| D23063; D23073; D24043
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| Ricordato che in base ad una presunzione assoluta la deducibilita'
degli interessi passivi nella determinazione del reddito d' impresa
e' consentita nei limiti di un rapporto proporzionale tra ricavi e
proventi concorrenti alla formazione del reddito d' impresa e ricavi
totali e rilevato che lo scopo di tale normativa risponde alla
necessita' di rispettare il principio dell' inerenza degli oneri alla
produzione del reddito, l' A. riferisce che la risoluzione annotata -
a rettifica di una precedente equivoca impostazione ministeriale -
esclude sia dal numeratore sia dal denominatore del suddetto rapporto
proporzionale le plusvalenze non realizzate, solamente iscritte in
bilancio, quali che siano i soggetti d' imposta. Tale principio
secondo l' A. e' valido solo nei confronti dei soggetti per i quali
l' iscrizione delle plusvalenze in bilancio non ha rilevanza fiscale,
mentre nei riguardi dei soggetti per i quali e' prevista la
tassabilita' delle plusvalenze iscritte in bilancio indipendentemente
dal loro realizzo contrasta con lo spirito della normativa
surricordata e produce effetti distorisivi. L' A. ritiene che, data
la necessita' di far aderire la proporzione suddetta alle diverse
vicende impositive delle plusvalenze iscritte, quelle non aventi
fiscalmente natura di reddito vadano escluse da entrambi i termini
del rapporto proporzionale in questione, mentre vi vadano incluse
quelle che rivestono carattere di reddito imponibile.
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| art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 12 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
art. 2 lett. A e B d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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