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144552
IDG831000091
83.10.00091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 23 luglio 1981 n. 4731
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 69
D23157; D23150; D23103; D23106; D30540
Pur segnalandone la mancanza di attualita', l' A. richiama l' attenzione sulla pronuncia della Corte di Cassazione in rassegna, osservando che per la prima volta il Supremo Collegio affronta la questione del trattamento tributario di favore, ai fini della previgente imposta di registro, degli atti di finanziamento bancario garantito da cessione di credito in relazione ad un atto in cui il soggetto finanziato e' diverso dal soggetto che, a garanzia, cede il credito all' istituto finanziatore. Con riguardo alla disciplina vigente l' A. precisa che il finanziamento bancario rientra nel campo di applicazione dell' IVA (anche se ne e' esente) e sconta pertanto la sola imposta fissa di registro, mentre la cessione di credito e' al di fuori della sfera applicativa dell' IVA ed e' pertanto soggetta all' imposta proporzionale di registro (nella misura dello 0,25% se la cessione e' effettuata da imprese commerciali ed agricole, nella misura del 2% in ogni altro caso).
art. 10 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 38 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 2 comma 3 lett. A d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 4 tariffa all. A r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 28 tariffa all. A r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 6 tariffa pt. 1 all. A d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 9 tariffa all. A d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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