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144563
IDG831000106
83.10.00106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
A.P.
Sulla responsabilita' per il tributo e relative penalita' nel sistema dell' IVA
nota a ris. Min. Finanze 3 dicembre 1981 n. 332612 ris. Min. Finanze 3 dicembre 1981 n. 334264
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 2, pt. 3, pag. 187-190
D2145; D23150; D23156; D23154
L' A. osserva che l' affermazione ministeriale secondo cui responsabile d' imposta nel sistema dell' IVA e' unicamente il cedente o prestatore del servizio (e di conseguenza il cessionario o committente e' obbligato per efetto della rivalsa a rimborsare colui che emette la fattura dell' addebito di IVA), pur essendo conforme alle disposizioni legislative, subisce eccezioni e si presta a considerazioni. A prescindere dalle deroghe espressamente previste dalla legge, vi sono casi in cui le circostanze che danno diritto all' applicazione di un' agevolazione (specie in tema di aliquote) possono non essere note al cedente o prestatore. Poiche' il Ministero stesso ha dovuto ammettere alcune deroghe al principio di responsabilita' del cedente o prestatore (per esempio in tema di importazioni ed in materia edilizia), e' arduo costruire un sistema organico e coerente di attribuzione di responsabilita'. Secondo l' A., per quanto riguarda il tributo, nel sistema dell' IVA il responsabile e' sempre il cedente o prestatore, salvo le eccezioni previste dalla legge in determinati casi: e' comunque auspicabile un intervento legislativo inteso a disciplinare meglio i casi in cui il trattamento agevolato dipende da fatti o comportamenti non attribuibili al soggetto passivo responsabile dell' imposta. Per quanto riguarda le sanzioni, la soprattassa segue le sorti del tributo anche per l' individuazione del soggetto che ne risponde, mentre la pena pecuniaria fa carico al soggetto individuato dalla legge.
art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 8 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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