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| IDG831000106 | |
| 83.10.00106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| A.P.
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| Sulla responsabilita' per il tributo e relative penalita' nel sistema
dell' IVA
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| nota a ris. Min. Finanze 3 dicembre 1981 n. 332612
ris. Min. Finanze 3 dicembre 1981 n. 334264
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| Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 2, pt. 3, pag. 187-190
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| D2145; D23150; D23156; D23154
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| L' A. osserva che l' affermazione ministeriale secondo cui
responsabile d' imposta nel sistema dell' IVA e' unicamente il
cedente o prestatore del servizio (e di conseguenza il cessionario o
committente e' obbligato per efetto della rivalsa a rimborsare colui
che emette la fattura dell' addebito di IVA), pur essendo conforme
alle disposizioni legislative, subisce eccezioni e si presta a
considerazioni. A prescindere dalle deroghe espressamente previste
dalla legge, vi sono casi in cui le circostanze che danno diritto
all' applicazione di un' agevolazione (specie in tema di aliquote)
possono non essere note al cedente o prestatore. Poiche' il Ministero
stesso ha dovuto ammettere alcune deroghe al principio di
responsabilita' del cedente o prestatore (per esempio in tema di
importazioni ed in materia edilizia), e' arduo costruire un sistema
organico e coerente di attribuzione di responsabilita'. Secondo l'
A., per quanto riguarda il tributo, nel sistema dell' IVA il
responsabile e' sempre il cedente o prestatore, salvo le eccezioni
previste dalla legge in determinati casi: e' comunque auspicabile un
intervento legislativo inteso a disciplinare meglio i casi in cui il
trattamento agevolato dipende da fatti o comportamenti non
attribuibili al soggetto passivo responsabile dell' imposta. Per
quanto riguarda le sanzioni, la soprattassa segue le sorti del
tributo anche per l' individuazione del soggetto che ne risponde,
mentre la pena pecuniaria fa carico al soggetto individuato dalla
legge.
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| art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 8 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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