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144565
IDG831000108
83.10.00108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Sulla ricevuta fiscale in relazione alla somministrazione di pasti a bordo delle navi ed aerei
nota a circ. Min. Finanze 8 febbraio 1982 n. 6
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 2, pt. 3, pag. 192-193
D23154; D23157; D23151; D93430; D31741; D3172
Premesso che fino al 1 aprile 1979 la somministrazione di pasti e bevande a bordo di navi ed aerei, se utilizzata al di fuori del territorio doganale e sottoposta a separato addebito, restava fuori dell' ambito di applicazione dell' IVA, l' A. osserva che attualmente detta prestazione e' non imponibile se assume caratteri di auonomia contrattuale e quindi di separato addebito del relativo corrispettivo, ma e' soggetta all' obbligo di rilascio della ricevuta fiscale. Se invece il corrispettivo della somministrazione e' incluso nel prezzo del contratto principale (di trasporto), detto obbligo non sussiste. Sono parimenti non imponibili (ma ad altro titolo) le crociere circolari con scali in porti esteri ed i trasporti tra porti nazionali ed esteri, mentre sono tassabili i trasporti di persone tra porti nazionali, anche se effettuati da navi facenti scalo in porti esteri. Il corrispettivo delle somministrazioni di pasti e bevande a bordo nel caso di trasporti marittimi urbani e' esente da IVA ed escluso dall' obbligo di rilascio della ricevuta fiscale se incluso nel prezzo del biglietto; se vi e' compreso, la prestazione e' non imponibile, ma sussiste l' obbligo di rilascio della ricevuta.
art. 5 d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 793 art. 8 bis lett. D d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 7 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 d.m. 13 ottobre 1979 d.m. 18 settembre 1981 art. 9 n. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 10 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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