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144566
IDG831000109
83.10.00109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pierantonio Luigi
Nota a C. Cost. 1 aprile 1982 n. 63
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 109-111
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23158; D230; D2182; D21719; D21721; D4390
Commentando la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di incostituzionalita' delle norme sulla riscossione delle imposte dirette e dell' IVA che sottraggono implicitamente alle commissioni tributarie ed alla corte d' appello il potere di sospendere in via cautelare la riscossione, l' A. critica tale pronuncia (ed un precedente conforme della Corte di Cassazione) per l' asserita esclusione nelle commissioni tributarie di una giurisdizione di annullamento dell' atto amministrativo di imposizione. Secondo l' A. ragioni di interpretazione logico-sistematica inducono a ritenere che la potesta' di annullamento (e la conseguente potesta' di disporre nelle more del giudizio la sospensione cautelare della riscossione) rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tributarie, ma la possibilita' alternativa di adire il giudice ordinario (Corte d' Appello) o la Commissione tributaria centrale per impugnare la decisione della commissione di II grado ha indotto la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale a riconoscere alle commissioni tributarie la sola giurisdizione di accertamento del rapporto tributario (e non anche quella di annullamento che e' preclusa al giudice ordinario).
art. 62 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 13 d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739 Cass. sez. un. 3 marzo 1980 n. 1471 art. 24 Cost. art. 113 Cost. art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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