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144569
IDG831000114
83.10.00114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a ris. Min. Finanze 12 dicembre 1981 n. 250751
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 3-4, pt. 3, pag. 271
D23113; D23112; D313
Ricordato che con la nuova disciplina dell' imposta sulle successioni e donazioni il problema della determinazione della base imponibile nel caso di fallimento del "de cuius" e' stato risolto equamente con il riferimento alle risultanze della procedura concorsuale e che tale regime e' applicabile nei casi di dichiarazione di fallimento sia anteriore sia posteriore al decesso dell' imprenditore, l' A. precisa che nel caso in cui gli eredi, tra la data del decesso e quella della dichiarazione di fallimento, abbiano presentato la denuncia di successione e pagato l' imposta trova applicazione la norma che prevede la commisurazione del tributo, alla chiusura della procedura concorsuale, alle sole attivita' residue e la restituzione agli eredi della somma eventualmente pagata.
art. 7 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 art. 47 comma 1 n. 7 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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