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| IDG831000115 | |
| 83.10.00115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pancaro Carlo
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| Sulla esclusione delle plusvalenze accantonate ai fini del rapporto
proporzionale ex artt. 58 e 61 d.p.r. 597/1973
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| nota a ris. Min. Finanze 17 febbraio 1982 n. 9/2708
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| Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 3-4, pt. 3, pag. 303-305
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| D23063; D23073; D24043
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| Premesso che interessi passivi e spese generali sono deducibili nella
determinazione del reddito d' impresa nella proporzione in cui i
redditi imponibili stanno ai ricavi e proventi totali e considerato
che pertanto il beneficio di cui al V comma dell' art. 54 del decreto
sull' IRPEF (plusvalenze realizzate ed accantonate in bilancio)
diminuisce o meno detta deducibilita' a seconda che si configuri come
una esenzione o come un rinvio della tassazione, l' A. (che condivide
la seconda soluzione) critica la tesi ministeriale secondo cui le
plusvalenze in argomento andrebbero incluse nel rapporto suddetto
nell' esercizio in cui diventano imponibili. Scartata tale soluzione
in quanto comporta penalizzazioni fiscali ai fini del rapporto in
questione nei casi di reinvestimento (cioe' proprio in quelle
situazioni che la norma vuole incentivare agevolandole), l' A.
ritiene che la sola soluzione idonea a garantire neutralita' fiscale
anche nel caso di reinvestimento sia quella che ammette al rapporto
proporzionale, come ricavi imponibili, le plusvalenze realizzate ed
accantonate nell' apposito fondo nello stesso esercizio in cui si
verifica il realizzo.
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| art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 74 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 61 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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