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144570
IDG831000115
83.10.00115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pancaro Carlo
Sulla esclusione delle plusvalenze accantonate ai fini del rapporto proporzionale ex artt. 58 e 61 d.p.r. 597/1973
nota a ris. Min. Finanze 17 febbraio 1982 n. 9/2708
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 3-4, pt. 3, pag. 303-305
D23063; D23073; D24043
Premesso che interessi passivi e spese generali sono deducibili nella determinazione del reddito d' impresa nella proporzione in cui i redditi imponibili stanno ai ricavi e proventi totali e considerato che pertanto il beneficio di cui al V comma dell' art. 54 del decreto sull' IRPEF (plusvalenze realizzate ed accantonate in bilancio) diminuisce o meno detta deducibilita' a seconda che si configuri come una esenzione o come un rinvio della tassazione, l' A. (che condivide la seconda soluzione) critica la tesi ministeriale secondo cui le plusvalenze in argomento andrebbero incluse nel rapporto suddetto nell' esercizio in cui diventano imponibili. Scartata tale soluzione in quanto comporta penalizzazioni fiscali ai fini del rapporto in questione nei casi di reinvestimento (cioe' proprio in quelle situazioni che la norma vuole incentivare agevolandole), l' A. ritiene che la sola soluzione idonea a garantire neutralita' fiscale anche nel caso di reinvestimento sia quella che ammette al rapporto proporzionale, come ricavi imponibili, le plusvalenze realizzate ed accantonate nell' apposito fondo nello stesso esercizio in cui si verifica il realizzo.
art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 74 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 61 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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