Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144574
IDG831000120
83.10.00120 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 5 febbraio 1982 n. 650
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 130-131
D23103; D312124
Commentando la sentenza della Cassazione secondo cui, nel caso di omessa valutazione nell' atto costitutivo di una societa' in accomandita semplice del valore dei conferimenti d' opera di taluni soci, nell' ipotesi di trasferimento di una quota sociale la base imponibile va determinata ai fini della previgente imposta di registro tenendo conto dei conferimenti d' opera valutati in base al criterio di ripartizione degli utili e delle perdite fissato nel contratto sociale, l' A. osserva che la pronuncia non conserva attualita' agli effetti della cessione di quote di societa' di persone per la diversa disciplina contenuta nel vigente decreto sull' imposta di registro. La pronuncia e' invece rilevante ai fini della determinazione della base imponibile in quanto stabilisce con riferimento alla fattispecie in questione, che il conferimento d' opera va valutato in base alla partecipazione percentuale del socio conferente agli utili ed alle perdite.
art. 47 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 27 comma 2 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati