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144577
IDG831000125
83.10.00125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pierantonio Luigi
Nota a Cass. sez. III 28 gennaio 1981 n. 660
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 149
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2182; D21807; D21823; D40221; D40222
L' A. dissente dalla tesi giurisprudenzial secondo cui l' opposizione di terzo proposta avverso l' esecuzione esattoriale e' "ratione materiae" di competenza del tribunale. Poiche' e' previsto che la procedura esecutiva non possa essere sospesa dall' esattore se la sospensione non sia disposta dal pretore in seguito ad opposizione di terzo, evidentemente per l' opposizione di terzo il pretore e' competente "ratione materiae" (mentre puo' non esserlo per valore, nel qual caso rimettera' le parti al giudice competente).
art. 54 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 619 c.p.c. art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 9 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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