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144579
IDG831000128
83.10.00128 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Martellotta Angelo
Considerazioni in relazione alla decisione del 10-12-1980/14-1-1981 con la quale la XIII sezione della Commissione tributaria centrale ha statuito che non e' dovuto alcun tributo di registro per la consolidazione, verificatasi nella vigenza della nuova legge
Riv. leg. fisc., an. 77 (1982), fasc. 1-2, pag. 1-8
D23100; D23110; D3045
L' A. riferisce che nella decisione emessa il 14 gennaio 1981 la Commissione tributaria centrale sembra sostenere che i consolidamenti di usufrutto distaccatosi a titolo oneroso, per vendita con riserva di usufrutto o per vendita della nuda proprieta' e dell' usufrutto a soggetti distinti, con atti stipulati prima dell' entrata in vigore della nuova legge di registro, ma non ancora registrati a tale data perche' non era ancora scaduto il termine per la registrazione, sarebbero assoggettabili all' imposta di consolidazione secondo la normativa vigente alla data della stipula dell' atto di distacco, mentre non sarebbero assoggettati ad alcuna imposta di consolidazione se relativi ad usufrutto staccatosi con atto stipulato e registrato prima dell' entrata in vigore della nuova legge. Secondo l' A. tale interpretazione contrasta con quanto precisato nella relazione ministeriale alla vigente legge di registro in tema di successione di leggi nel tempo, presenta aspetti di irrazionalita', non tiene conto della circostanza che (non potendo qualificarsi come atto la denunzia di avvenuto consolidamento) l' unico atto cui si puo' riferire l' art. 77 del decreto n. 634 del 1972 e' quello di distacco dell' usufrutto dalla proprieta' e non e' infine giustificata da una pretesa disparita' di trattamento di fattispecie uguali di consolidazioni cui darebbe luogo l' interpretazione contraria. L' A. auspica pertanto un riesame della questione.
art. 77 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 21 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 80 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 86 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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