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144580
IDG831000129
83.10.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perulli Antonio
Un significativo confronto fra il "silenzio-rigetto" in vigore nella materia tributaria e il "silenzio-assenso" in materia civile
Riv. leg. fisc., an. 77 (1982), fasc. 3, pag. 449-454
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23107; D23117; D23247; D24058; D15124; D18220; D1204
Passate in rassegna le disposizioni disciplinanti il silenzio-rigetto in materia tributaria e quelle disciplinanti il silenzio-assenso in materia civile, l' A. desume dalla comparazione dei due complessi normativi un apprezzamento negativo del silenzio-rigetto (istituto iniquo in quanto volto a far ricadere sui contribuenti le conseguenze negative delle carenze dell' amministrazione finanziaria) ed una valutazione positiva del silenzio-assenso (istituto equo ed inteso a garantire i cittadini da eccessi di potere della pubblica autorita'). L' A. auspica l' abolizione in campo tributario del silenzio-rigetto e l' introduzione del sielnzio-assenso, che conferirebbe prestigio al fisco ed infonderebbe fiducia al contribuente.
art. 75 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 47 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 635 art. 31 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 8 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 art. 1926 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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