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| IDG831000131 | |
| 83.10.00131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caputo Domenico
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| Difetto di motivazione dell' accertamento tributario. Declaratoria di
illegittimita' e non di annullamento dello stesso in sede processuale
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| Riv. leg. fisc., an. 76 (1981), fasc. 11-12, pag. 1985-1990
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2156; D21711; D2174; D1542
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| Prendendo spunto da una recente decisione della Commissione
tributaria centrale che ha escluso che le commissioni tributarie
possano dichiarare la nullita' di un atto di accertamento viziato da
motivazione carente, l' A. ricorda che, in base ad un principio
generale stabilito dalla legge di abolizione del contenzioso
amministrativo del 1865 e tuttora vigente, il giudice non puo' ne'
annullare ne' revocare l' atto amministrativo illegittimo ne'
sostituire la propria volonta' a quella dell' Amministrazione per la
reintegrazione specifica del diritto violato, ma puo' emettere una
sentenza destinata ad elidere gli effetti lesivi dell' illegittimita'
accordando il risarcimento dei danni; l' annullamento o la riforma
dell' atto dichiarato illegittimo dal giudice possono essere chiesti
ai competenti organi amministrativi. Trasferendo tale impostazione
del rapporto tra atto amministrativo e giurisdizione in campo
tributario e tenendo presente che la riconosciuta natura
giurisdizionale delle commissioni tributarie ha equiparato i loro
poteri di decisione a quelli dei giudici ordinari, l' A. precisa che
il giudizio davanti alle commissioni si configura come processo di
accertamento del rapporto obbligatorio d' imposta e non di rimozione
dell' atto di accertamento della Finanza. Compete all'
Amministrazione Finanziaria successivamente annullare ed
eventualmente sostituire gli atti riconosciuti illegittimi dal
giudice tributario e riliquidare l' imposta. L' A. afferma infine
che, constatata l' illegittimita' dell' atto di accertamento per
difetto di motivazione, la commissione puo', in forza dei propri
poteri di cognizione, intervenire rinviando il procedimento alle
commissioni di grado inferiore ovvero, se in primo grado,
direttamente all' Amministrazione, per ulteriori interventi
istruttori intesi a recuperare alla legalita' l' atto amministrativo.
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| Comm. Centr. sez. un. 27 marzo 1981 n. 3011
art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E
Cass. sez. un. 5 marzo 1980 n. 1471
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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