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144582
IDG831000131
83.10.00131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caputo Domenico
Difetto di motivazione dell' accertamento tributario. Declaratoria di illegittimita' e non di annullamento dello stesso in sede processuale
Riv. leg. fisc., an. 76 (1981), fasc. 11-12, pag. 1985-1990
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2156; D21711; D2174; D1542
Prendendo spunto da una recente decisione della Commissione tributaria centrale che ha escluso che le commissioni tributarie possano dichiarare la nullita' di un atto di accertamento viziato da motivazione carente, l' A. ricorda che, in base ad un principio generale stabilito dalla legge di abolizione del contenzioso amministrativo del 1865 e tuttora vigente, il giudice non puo' ne' annullare ne' revocare l' atto amministrativo illegittimo ne' sostituire la propria volonta' a quella dell' Amministrazione per la reintegrazione specifica del diritto violato, ma puo' emettere una sentenza destinata ad elidere gli effetti lesivi dell' illegittimita' accordando il risarcimento dei danni; l' annullamento o la riforma dell' atto dichiarato illegittimo dal giudice possono essere chiesti ai competenti organi amministrativi. Trasferendo tale impostazione del rapporto tra atto amministrativo e giurisdizione in campo tributario e tenendo presente che la riconosciuta natura giurisdizionale delle commissioni tributarie ha equiparato i loro poteri di decisione a quelli dei giudici ordinari, l' A. precisa che il giudizio davanti alle commissioni si configura come processo di accertamento del rapporto obbligatorio d' imposta e non di rimozione dell' atto di accertamento della Finanza. Compete all' Amministrazione Finanziaria successivamente annullare ed eventualmente sostituire gli atti riconosciuti illegittimi dal giudice tributario e riliquidare l' imposta. L' A. afferma infine che, constatata l' illegittimita' dell' atto di accertamento per difetto di motivazione, la commissione puo', in forza dei propri poteri di cognizione, intervenire rinviando il procedimento alle commissioni di grado inferiore ovvero, se in primo grado, direttamente all' Amministrazione, per ulteriori interventi istruttori intesi a recuperare alla legalita' l' atto amministrativo.
Comm. Centr. sez. un. 27 marzo 1981 n. 3011 art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E Cass. sez. un. 5 marzo 1980 n. 1471
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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