| Dissentendo dalle tesi sostenute in recenti decisioni dalla
Commissione Tributaria Centrale, l' A. osserva che dal testo del
decreto sull' INVIM si desume che, mentre il valore finale e'
costituito dal valore dichiarato o da quello definitivamente
accertato alla data del secondo trasferimento del bene, il valore
iniziale deve essere quello dichiarato o definitivamente accertato
per il primo trasferimento, con la sola eccezione del caso di
determinazione di quest' ultimo valore con il c.d. sistema
automatico, in cui si deve procedere ad una nuova valutazione dello
stesso bene con il sistema del valore venale riferito alla data del
primo trasferimento (al fine di evitare la tassazione di incrementi
di valore inesistenti). Il valore iniziale che sia stato definito per
congruita', tacita acquiescenza delle parti, adesione o decisione
degli organi del contenzioso, appunto in quanto definitivo, non puo'
subire successive modifiche ne' in aumento ne' in diminuzione e solo
di esso si deve pertanto tener conto alla data del secondo
trasferimento per la liquidazione dell' INVIM. Rilevati i contrasti
emergenti dalle istruzioni ministeriali emanate in argomento, l' A.
non ritiene necessaria alcuna richiesta del contribuente di
definizione bonaria della vertenza di valutazione ai fini della
revisione in aumento del valore iniziale dichiarato. In merito alla
riliquidazione dell' INVIM cui si procede, a giudizio definito, nel
caso in cui alla data del secondo trasferimento l' accertamento di
valore relativo al primo non risulti ancora definito per pendenza del
giudizio presso gli organi del contenzioso tributario, l' A. osserva
che, a seguito della modifica introdotta con decreto n. 688 del 1974,
trovano applicazione le norme relative alla riscossione dell' imposta
complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.
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