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144583
IDG831000132
83.10.00132 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perulli Antonio
INVIM. Valore iniziale e valore finale. Brevi considerazioni su alcune non molto convincenti decisioni della Commissione centrale
Riv. leg. fisc., an. 76 (1981), fasc. 11-12, pag. 1990-1996
D24054; D24058; D23107; D23117; D2159
Dissentendo dalle tesi sostenute in recenti decisioni dalla Commissione Tributaria Centrale, l' A. osserva che dal testo del decreto sull' INVIM si desume che, mentre il valore finale e' costituito dal valore dichiarato o da quello definitivamente accertato alla data del secondo trasferimento del bene, il valore iniziale deve essere quello dichiarato o definitivamente accertato per il primo trasferimento, con la sola eccezione del caso di determinazione di quest' ultimo valore con il c.d. sistema automatico, in cui si deve procedere ad una nuova valutazione dello stesso bene con il sistema del valore venale riferito alla data del primo trasferimento (al fine di evitare la tassazione di incrementi di valore inesistenti). Il valore iniziale che sia stato definito per congruita', tacita acquiescenza delle parti, adesione o decisione degli organi del contenzioso, appunto in quanto definitivo, non puo' subire successive modifiche ne' in aumento ne' in diminuzione e solo di esso si deve pertanto tener conto alla data del secondo trasferimento per la liquidazione dell' INVIM. Rilevati i contrasti emergenti dalle istruzioni ministeriali emanate in argomento, l' A. non ritiene necessaria alcuna richiesta del contribuente di definizione bonaria della vertenza di valutazione ai fini della revisione in aumento del valore iniziale dichiarato. In merito alla riliquidazione dell' INVIM cui si procede, a giudizio definito, nel caso in cui alla data del secondo trasferimento l' accertamento di valore relativo al primo non risulti ancora definito per pendenza del giudizio presso gli organi del contenzioso tributario, l' A. osserva che, a seguito della modifica introdotta con decreto n. 688 del 1974, trovano applicazione le norme relative alla riscossione dell' imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 1 d.p.r. 23 dicembre 1974 n. 688 art. 54 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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