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144584
IDG831000133
83.10.00133 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pastore Enrico
La potesta' tributaria e la legge finanziaria
Legisl. giur. trib., an. 9 (1981), fasc. 7-8, pag. 1794-1797
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D202; D213; D1890; D1891; D1892
Premesso che il problema dei rapporti tra potesta' tributaria e legge finanziaria rientra nella piu' vasta tematica delle garanzie del cittadino verso gli enti pubblici nel rapporto finanziario, l' A. osserva che la Costituzione ha inteso creare a garanzia del contribuente un permanente rapporto tra esigenze finanziarie pubbliche (spese pubbliche) e potesta' tributaria (entrate tributarie). Il sistema attuale appare contrastante con il dettato costituzionale sia sotto il profilo soggettivo degli enti pubblici derivanti le loro entrate dalla collettivita' sia sotto quello della destinazione della spesa, in quanto non appare sufficientemente garantito che la spesa sia effettivamente destinata a soddisfare esigenze generali. Nella verifica del sistema tributario al momento dell' individuazione di un soddisfacente concetto di spesa pubblica deve seguire quello della determinazione del rapporto tra entita' delle spese pubbliche e delle entrate tributarie. Segnalato che la dottrina piu' recente ha individuato nel sistema di contabilita' pubblica la sede di attuazione delle garanzie obiettive del cittadino nei confronti degli enti impositori e nell' approvazione parlamentare dei bilanci pubblici un fondamentale strumento di verifica di tali garanzie, l' A. osserva che, per temperare il rigore del principio costituzionale secono cui con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese e per consentire in sede di approvazione del bilancio statale per l' esercizio successivo l' adattamento della legislazione vigente alle prospettive finanziarie pubbliche, nel 1978 e' stato previsto che, contemporaneamente alla presentazione della legge di bilancio, il governo presenti al parlamento un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modifiche ed integrazioni alle norme rigurdanti il bilancio dello Stato e degli altri enti del settore pubblico. Pur condividendo l' essenziale funzione della legge finanziaria di raccordo tra le previsioni di medio periodo e quelle di breve periodo, l' A. esprime perplessita' di ordine giuridico-costituzionale circa tale strumento di contabilita' pubblica, facilmente trasformabile in strumento di aggiramento della norma costituzionale, con prevaricazione del momento politico su quello giuridico ed eliminazione della garanzia di maggior ponderazione richiesta dalla Costituzione per alcune leggi di particolare rilevanza.
art. 53 Cost. art. 81 comma 3 Cost. l. 24 aprile 1980 n. 146
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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