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| IDG831000133 | |
| 83.10.00133 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pastore Enrico
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| La potesta' tributaria e la legge finanziaria
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| Legisl. giur. trib., an. 9 (1981), fasc. 7-8, pag. 1794-1797
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D202; D213; D1890; D1891; D1892
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| Premesso che il problema dei rapporti tra potesta' tributaria e legge
finanziaria rientra nella piu' vasta tematica delle garanzie del
cittadino verso gli enti pubblici nel rapporto finanziario, l' A.
osserva che la Costituzione ha inteso creare a garanzia del
contribuente un permanente rapporto tra esigenze finanziarie
pubbliche (spese pubbliche) e potesta' tributaria (entrate
tributarie). Il sistema attuale appare contrastante con il dettato
costituzionale sia sotto il profilo soggettivo degli enti pubblici
derivanti le loro entrate dalla collettivita' sia sotto quello della
destinazione della spesa, in quanto non appare sufficientemente
garantito che la spesa sia effettivamente destinata a soddisfare
esigenze generali. Nella verifica del sistema tributario al momento
dell' individuazione di un soddisfacente concetto di spesa pubblica
deve seguire quello della determinazione del rapporto tra entita'
delle spese pubbliche e delle entrate tributarie. Segnalato che la
dottrina piu' recente ha individuato nel sistema di contabilita'
pubblica la sede di attuazione delle garanzie obiettive del cittadino
nei confronti degli enti impositori e nell' approvazione parlamentare
dei bilanci pubblici un fondamentale strumento di verifica di tali
garanzie, l' A. osserva che, per temperare il rigore del principio
costituzionale secono cui con la legge di approvazione del bilancio
non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese e per consentire
in sede di approvazione del bilancio statale per l' esercizio
successivo l' adattamento della legislazione vigente alle prospettive
finanziarie pubbliche, nel 1978 e' stato previsto che,
contemporaneamente alla presentazione della legge di bilancio, il
governo presenti al parlamento un disegno di legge finanziaria con il
quale possono operarsi modifiche ed integrazioni alle norme
rigurdanti il bilancio dello Stato e degli altri enti del settore
pubblico. Pur condividendo l' essenziale funzione della legge
finanziaria di raccordo tra le previsioni di medio periodo e quelle
di breve periodo, l' A. esprime perplessita' di ordine
giuridico-costituzionale circa tale strumento di contabilita'
pubblica, facilmente trasformabile in strumento di aggiramento della
norma costituzionale, con prevaricazione del momento politico su
quello giuridico ed eliminazione della garanzia di maggior
ponderazione richiesta dalla Costituzione per alcune leggi di
particolare rilevanza.
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| art. 53 Cost.
art. 81 comma 3 Cost.
l. 24 aprile 1980 n. 146
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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