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| IDG831000134 | |
| 83.10.00134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pontani Franco
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| Libri, scritture e microfilm. In particolare il registro delle
elaborazioni elettroniche dei dati e la conservazione a mezzo
microfilm
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| Legisl. giur. trib., an. 9 (1981), fasc. 7-8, pag. 1798-1806
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| D21514; D31111; D23154; D1727; D23156
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| Premessi brevi richiami normativi in tema di modalita' semplificate
di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e
dell' IVA, l' A. ricorda che, mentre fino al 1979 e' stato previsto
ai fini dell' IVA l' obbligo di una preventiva autorizzazione
ministeriale alla conservazione con l' uso di microfilms dei
documenti connessi alla meccanica dell' imposta, con circolare n. 3
del 1979 il Ministero delle finanze si espresse in modo definitivo
circa la possibilita' di archiviazione di documenti con l' impiego di
sistemi fotografici, obbligando peraltro i soggetti che intendessero
avvalersene ad attrezzarsi in modo da consentire in qualunque
momento, a richiesta degli organi di controllo, la nitida visione di
microfilms e micrifiches ed effettuare prontamente la riproduzione a
stampa dei documenti microfilmati. Passate in rassegna le istruzioni
con sui il Ministero ha affrontato il problema del rapporto
microfilm-libri contabili ai fini delle imposte dirette, con
particolare riferimento al libro matricola, al libro paga ed al
partitario dei clienti, l' A. ritiene se ne possa desumere il divieto
procedurale di microfilmare libri e scritture indicati all' art. 14
del decreto n. 600 del 1973 sull' accertamento, anche se le
motivazioni non appaiono sempre chiaramente individuabili.
Sostanzialmente il pensiero ministeriale in materia appare orientato
nel senso del divieto di microfilmatura dei libri contabili e fiscali
o perche' considerati civilisticamente rilevanti ed assoggettati
pertanto a norme di conservazione non fiscali o rilevanti ai fini di
legislazioni specifiche come quella del lavoro od in quanto,
trattandosi di libri e scritture fiscalmente rilevanti, costituiscono
supporto primario per l' accertamento e non siano pertanto
sostituibili con conservazioni micrifilmate; e' stata peraltro
ammessa la conservazione di micrifilms in luogo della copia di un
documento ai fini delle imposte dirette od in luogo dell' originale o
della copia del documento limitatamente a fatture, bolle doganali,
autofatture, note di addebito ed accredito ai fini dell' IVA. Circa
le istruzioni impartite dal Ministero con risoluzione n. 9 del 1980
in merito alla microfilmatura del registro delle elaborazioni
elettroniche dei dati l' A. ritiene debbano interpretarsi nel senso
della possibilita' di conservare il microfilm in luogo non del
registro, ma di organizzazioni volontarie ed opzionali di elaborati,
costituenti supporto integrativo per la migliore intelleggibilita'
delle operazioni compiute dall' elaboratore elettronico.
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| art. 22 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 14 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ris. Min. Finanze 17 dicembre 1973 n. 505076
art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
circ. Min. Finanze 17 gennaio 1979 n. 3/360180
nota Min. Finanze 5 novembre 1979 n. 9/1105
Ris. Min. Finanze 14 novembre 1979 n. 9/844
nota Min. Finanze 23 ottobre 1980 n. 9/2081
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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