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Documento


144585
IDG831000134
83.10.00134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pontani Franco
Libri, scritture e microfilm. In particolare il registro delle elaborazioni elettroniche dei dati e la conservazione a mezzo microfilm
Legisl. giur. trib., an. 9 (1981), fasc. 7-8, pag. 1798-1806
D21514; D31111; D23154; D1727; D23156
Premessi brevi richiami normativi in tema di modalita' semplificate di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell' IVA, l' A. ricorda che, mentre fino al 1979 e' stato previsto ai fini dell' IVA l' obbligo di una preventiva autorizzazione ministeriale alla conservazione con l' uso di microfilms dei documenti connessi alla meccanica dell' imposta, con circolare n. 3 del 1979 il Ministero delle finanze si espresse in modo definitivo circa la possibilita' di archiviazione di documenti con l' impiego di sistemi fotografici, obbligando peraltro i soggetti che intendessero avvalersene ad attrezzarsi in modo da consentire in qualunque momento, a richiesta degli organi di controllo, la nitida visione di microfilms e micrifiches ed effettuare prontamente la riproduzione a stampa dei documenti microfilmati. Passate in rassegna le istruzioni con sui il Ministero ha affrontato il problema del rapporto microfilm-libri contabili ai fini delle imposte dirette, con particolare riferimento al libro matricola, al libro paga ed al partitario dei clienti, l' A. ritiene se ne possa desumere il divieto procedurale di microfilmare libri e scritture indicati all' art. 14 del decreto n. 600 del 1973 sull' accertamento, anche se le motivazioni non appaiono sempre chiaramente individuabili. Sostanzialmente il pensiero ministeriale in materia appare orientato nel senso del divieto di microfilmatura dei libri contabili e fiscali o perche' considerati civilisticamente rilevanti ed assoggettati pertanto a norme di conservazione non fiscali o rilevanti ai fini di legislazioni specifiche come quella del lavoro od in quanto, trattandosi di libri e scritture fiscalmente rilevanti, costituiscono supporto primario per l' accertamento e non siano pertanto sostituibili con conservazioni micrifilmate; e' stata peraltro ammessa la conservazione di micrifilms in luogo della copia di un documento ai fini delle imposte dirette od in luogo dell' originale o della copia del documento limitatamente a fatture, bolle doganali, autofatture, note di addebito ed accredito ai fini dell' IVA. Circa le istruzioni impartite dal Ministero con risoluzione n. 9 del 1980 in merito alla microfilmatura del registro delle elaborazioni elettroniche dei dati l' A. ritiene debbano interpretarsi nel senso della possibilita' di conservare il microfilm in luogo non del registro, ma di organizzazioni volontarie ed opzionali di elaborati, costituenti supporto integrativo per la migliore intelleggibilita' delle operazioni compiute dall' elaboratore elettronico.
art. 22 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 14 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 Ris. Min. Finanze 17 dicembre 1973 n. 505076 art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 circ. Min. Finanze 17 gennaio 1979 n. 3/360180 nota Min. Finanze 5 novembre 1979 n. 9/1105 Ris. Min. Finanze 14 novembre 1979 n. 9/844 nota Min. Finanze 23 ottobre 1980 n. 9/2081
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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