| Premesso che solo con la riforma tributaria il legislatore tributario
ha previsto e disciplinato i riflessi tributari della gestione di
pubblici servizi, attribuita in concessione dallo Stato o da enti
pubblici in base a convenzioni che prevedono la devoluzione gratuita
degli impianti dell' azienda concessionaria al concedente, alla
scadenza del rapporto, l' A. precisa che l' art. 70 del decreto sull'
IRPEF ammette come criterio preferenziale l' ammortamento finanziario
per quote costanti, dando peraltro la possibilita', per le sole
concessioni relative alla costruzione ed all' esercizio di opere
pubbliche, di attuare piani di ammortamento per quote differenziate,
da approvarsi con decreti del Ministro delle finanze. Svolte alcune
considerazioni in merito al concorso dell' ammortamento tecnico con
quello finanziario (concorso giustificato in linea di principio
quando si realizzi il presupposto di una durata del rapporto di
concessione superiore a quella tecnico-economica del bene
gratuitamente devolvibile), l' A. illustra la disciplina dell'
ammortamento finanziario a quote costanti (decorrenza e durata, costo
ammortizzabile, proroga della concessione, incrementi e decrementi
del costo orginario, ammortamento tecnico e finanziario al momento
della devoluzione) e dell' ammortamento finanziario a quote variabli.
Circa l' orientamento ministeriale inteso a riconoscere, in ordine ai
beni gratuitamente devolvibili, la possibilita' di effettuare la
rivalutazione (di cui alla legge n. 576 del 1975) dei relativi attivi
di bilancio e, corrispondentemente, quella delle quote di
ammortamento tecnico e ad escludre da tali rivalutazioni l'
ammortamento finanziario, data la sua finalita' di semplice
ricostituzione del capitale originario investito, l' A. esprime il
proprio dissenso. Tale orientamento impone infatti in sostanza ai
finanziatori di conseguire la restituzione dei mezzi finanziari
impiegati nell' acquisizione dei beni strumentali per l' esercizio
del servizio concesso, al valore nominale, con conseguenti rilevanti
perdite patrimoniali dato il continuo processo di inflazione e la
durata delle concessioni. Inoltre nel caso di beni gratuitamente
devolvibili con durata inferiore a quella del rapporto di concessione
un ammortamento finanziario commisurato al costo storico non adeguato
al momento della devoluzione determinera' una sicura perdita
economica per il concessionario, pari alla differenza tra il fondo di
ammortamento finanziario ed il valore rivalutato in bilancio del
cespite da devolvere gratuitamente.
| |