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144586
IDG831000135
83.10.00135 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Stefano Vittorio
Normativa tributaria dell' ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili e rivalutazione monetaria
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 9, pag. 599-611
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063; D23073; D24043
Premesso che solo con la riforma tributaria il legislatore tributario ha previsto e disciplinato i riflessi tributari della gestione di pubblici servizi, attribuita in concessione dallo Stato o da enti pubblici in base a convenzioni che prevedono la devoluzione gratuita degli impianti dell' azienda concessionaria al concedente, alla scadenza del rapporto, l' A. precisa che l' art. 70 del decreto sull' IRPEF ammette come criterio preferenziale l' ammortamento finanziario per quote costanti, dando peraltro la possibilita', per le sole concessioni relative alla costruzione ed all' esercizio di opere pubbliche, di attuare piani di ammortamento per quote differenziate, da approvarsi con decreti del Ministro delle finanze. Svolte alcune considerazioni in merito al concorso dell' ammortamento tecnico con quello finanziario (concorso giustificato in linea di principio quando si realizzi il presupposto di una durata del rapporto di concessione superiore a quella tecnico-economica del bene gratuitamente devolvibile), l' A. illustra la disciplina dell' ammortamento finanziario a quote costanti (decorrenza e durata, costo ammortizzabile, proroga della concessione, incrementi e decrementi del costo orginario, ammortamento tecnico e finanziario al momento della devoluzione) e dell' ammortamento finanziario a quote variabli. Circa l' orientamento ministeriale inteso a riconoscere, in ordine ai beni gratuitamente devolvibili, la possibilita' di effettuare la rivalutazione (di cui alla legge n. 576 del 1975) dei relativi attivi di bilancio e, corrispondentemente, quella delle quote di ammortamento tecnico e ad escludre da tali rivalutazioni l' ammortamento finanziario, data la sua finalita' di semplice ricostituzione del capitale originario investito, l' A. esprime il proprio dissenso. Tale orientamento impone infatti in sostanza ai finanziatori di conseguire la restituzione dei mezzi finanziari impiegati nell' acquisizione dei beni strumentali per l' esercizio del servizio concesso, al valore nominale, con conseguenti rilevanti perdite patrimoniali dato il continuo processo di inflazione e la durata delle concessioni. Inoltre nel caso di beni gratuitamente devolvibili con durata inferiore a quella del rapporto di concessione un ammortamento finanziario commisurato al costo storico non adeguato al momento della devoluzione determinera' una sicura perdita economica per il concessionario, pari alla differenza tra il fondo di ammortamento finanziario ed il valore rivalutato in bilancio del cespite da devolvere gratuitamente.
art. 70 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 l. 2 dicembre 1975 n. 576 art. 68 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 circ. Min. Finanze 30 dicembre 1975 n. 50126 circ. Min. Finanze 1 marzo 1957 n. 350620 circ. Min. Finanze 1 dicembre 1965 n. 105
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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