| Premesso che in sede di determinazione del reddito d' impresa la
detraibilita' di costi ed oneri e' subordinata alla condizione che
dagli stessi derivino ricavi o proventi concorrenti a formare
componenti positivi tassabili del reddito stesso e ricordata la
presunzione assoluta stabilita dall' art. 58 del decreto sull' IRPEF
in tema di detraibilita' e quantificazione degli interessi passivi,
l' A. precisa che la disciplina relativa alla detraibilita' degli
altri componenti negativi, dettata dall' art. 61, risulta cosi'
articolata: deducibilita' di costi ed oneri espressamente considerati
dal titolo V del decreto citato nella loro interezza; detraibilita'
di costi ed oneri diversi da quelli menzionati se inerenti ad
attivita' da cui derivano ricavi o proventi concorrenti a formare il
reddito d' impresa; detraibilita' di costi ed oneri non suscettibili
di imputazione specifica per la parte quantificata con lo stesso
criterio previsto per la deducibilita' degli interessi passivi. In
presenza di proventi e/o ricavi non concorrenti alla formazione del
reddito d' impresa tassabile si puo' presentare contabilmente una
duplice situazione di rilevazione: una contabilita' separata per
evidenziare la gestione dei ricavi e/o proventi non tassabili, che
non da' luogo a problemi; una contabilita' unica e complessiva, che
pone il problema di enucleare componenti positivi e negativi per
determinare il reddito d' impresa tassabile. Per quanto riguarda in
particolare l' individuazione dei componenti negativi diversi dagli
interessi passivi, comuni a componenti positivi tassabili ed a
componenti negativi non tassabili, l' A. osserva che la logica
ermeneutica suggerisce la detraibilita' con il criterio del rapporto
proporzionale dei soli costi ed oneri comuni ai due raggruppamenti
dei componenti positivi, tassabili e non tassabili, e ad essi non
imputabili specificatamente. Mentre in dottrina e giurisprudenza
sembrano orientati nel senso di tale interpretazione, il pensiero
ministeriale appare inteso ad affermare che in presenza di
contabilizzazione separata, anche se non imposta da norme apposite,
gli elementi sia positivi sia negativi sono interamente enucleabili
ad eccezione dei costi ed oneri che lo stesso imprenditore non sia
riuscito ad imputare direttamente ai componenti positivi esenti. Tale
interpretazione penalizza secondo l' A. l' impresa che possiede
redditi esenti fino ad annullare i benefici voluti dallo stesso
legislatore.
| |