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144588
IDG831000137
83.10.00137 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carrubba Sebastiano
Componenti positivi esenti e tassabili. Deducibilita' spese generali
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 10, pag. 675-681
D23063; D23073; D21514
Premesso che in sede di determinazione del reddito d' impresa la detraibilita' di costi ed oneri e' subordinata alla condizione che dagli stessi derivino ricavi o proventi concorrenti a formare componenti positivi tassabili del reddito stesso e ricordata la presunzione assoluta stabilita dall' art. 58 del decreto sull' IRPEF in tema di detraibilita' e quantificazione degli interessi passivi, l' A. precisa che la disciplina relativa alla detraibilita' degli altri componenti negativi, dettata dall' art. 61, risulta cosi' articolata: deducibilita' di costi ed oneri espressamente considerati dal titolo V del decreto citato nella loro interezza; detraibilita' di costi ed oneri diversi da quelli menzionati se inerenti ad attivita' da cui derivano ricavi o proventi concorrenti a formare il reddito d' impresa; detraibilita' di costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica per la parte quantificata con lo stesso criterio previsto per la deducibilita' degli interessi passivi. In presenza di proventi e/o ricavi non concorrenti alla formazione del reddito d' impresa tassabile si puo' presentare contabilmente una duplice situazione di rilevazione: una contabilita' separata per evidenziare la gestione dei ricavi e/o proventi non tassabili, che non da' luogo a problemi; una contabilita' unica e complessiva, che pone il problema di enucleare componenti positivi e negativi per determinare il reddito d' impresa tassabile. Per quanto riguarda in particolare l' individuazione dei componenti negativi diversi dagli interessi passivi, comuni a componenti positivi tassabili ed a componenti negativi non tassabili, l' A. osserva che la logica ermeneutica suggerisce la detraibilita' con il criterio del rapporto proporzionale dei soli costi ed oneri comuni ai due raggruppamenti dei componenti positivi, tassabili e non tassabili, e ad essi non imputabili specificatamente. Mentre in dottrina e giurisprudenza sembrano orientati nel senso di tale interpretazione, il pensiero ministeriale appare inteso ad affermare che in presenza di contabilizzazione separata, anche se non imposta da norme apposite, gli elementi sia positivi sia negativi sono interamente enucleabili ad eccezione dei costi ed oneri che lo stesso imprenditore non sia riuscito ad imputare direttamente ai componenti positivi esenti. Tale interpretazione penalizza secondo l' A. l' impresa che possiede redditi esenti fino ad annullare i benefici voluti dallo stesso legislatore.
tit. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 Ris. Min. Finanze 15 luglio 1980 n. 428 Ris. Min. Finanze 15 settembre 1980 n. 9/1003
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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