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| IDG831000139 | |
| 83.10.00139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Angiello Mario
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| Il cosiddetto inquilino di se stesso
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| Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 11, pag. 771-775
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| D202; D23062; D23060; D24040
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| L' A. osserva che la tassazione del reddito presunto (altresi' detto
figurativo) attribuito alla casa abitata dal proprietario ha
sollevato le critiche di chi ritiene assurdo presumere un reddito
inesistente e colpire la mera disponibilita' del benen immobile
"casa" mentre non vengono tassati tanti altri beni altrettanto
durevoli e costosi con i quali si verifica il c.d. autoconsumo. In
tal modo il fisco preleva ricchezza laddove e' piu' facile e meno
costoso prelevarla, ma spesso a scapito dell' effettiva capacita'
contributiva, male espressa da presunti redditi sui quali vengono
basati gli indici assunti a significazione della capacita' stessa.
Anche qualora si addivenisse a non attribuire reddito agli effetti
dell' IRPEF alla casa abitata dal proprietario, rimarrebbe l' iniqua
tassazione ai fini dell' ILOR: l' assoggettamento all' imposta locale
non trova infatti adeguata giustificazione nel preteso piu' diretto
rapporto tra contribuzione e godimento dei pubblici servizi.
Assoggettare ad un tributo reale quale l' ILOR un reddito presunto
come quello che il proprietario pagherebbe a se stesso (cioe' un
risparmio di spesa da considerarsi reddito) e che non si ritiene
esprima ai fini dell' imposta personale alcuna capacita' contributiva
appare cntrario ad ogni principio di logica e giustizia fiscale.
Sarebbe eventualmente meno illogico ed iniquo assoggettare il reddito
in argomento all' imposta personale e non a quella locale, anche se
cio' darebbe luogo all' inconveniente della presentazione della
dichiarazione da parte di possessori di redditi di lavoro dipendente
per il solo fatto del possesso della casa di proprieta' dagli stessi
abitata.
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| art. 53 Cost.
art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 599
art. 4 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 599
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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