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144590
IDG831000139
83.10.00139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Angiello Mario
Il cosiddetto inquilino di se stesso
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 11, pag. 771-775
D202; D23062; D23060; D24040
L' A. osserva che la tassazione del reddito presunto (altresi' detto figurativo) attribuito alla casa abitata dal proprietario ha sollevato le critiche di chi ritiene assurdo presumere un reddito inesistente e colpire la mera disponibilita' del benen immobile "casa" mentre non vengono tassati tanti altri beni altrettanto durevoli e costosi con i quali si verifica il c.d. autoconsumo. In tal modo il fisco preleva ricchezza laddove e' piu' facile e meno costoso prelevarla, ma spesso a scapito dell' effettiva capacita' contributiva, male espressa da presunti redditi sui quali vengono basati gli indici assunti a significazione della capacita' stessa. Anche qualora si addivenisse a non attribuire reddito agli effetti dell' IRPEF alla casa abitata dal proprietario, rimarrebbe l' iniqua tassazione ai fini dell' ILOR: l' assoggettamento all' imposta locale non trova infatti adeguata giustificazione nel preteso piu' diretto rapporto tra contribuzione e godimento dei pubblici servizi. Assoggettare ad un tributo reale quale l' ILOR un reddito presunto come quello che il proprietario pagherebbe a se stesso (cioe' un risparmio di spesa da considerarsi reddito) e che non si ritiene esprima ai fini dell' imposta personale alcuna capacita' contributiva appare cntrario ad ogni principio di logica e giustizia fiscale. Sarebbe eventualmente meno illogico ed iniquo assoggettare il reddito in argomento all' imposta personale e non a quella locale, anche se cio' darebbe luogo all' inconveniente della presentazione della dichiarazione da parte di possessori di redditi di lavoro dipendente per il solo fatto del possesso della casa di proprieta' dagli stessi abitata.
art. 53 Cost. art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 599 art. 4 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 599
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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