Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144592
IDG831000142
83.10.00142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Mattina Giuseppe
Nota a Cass. sez. I 15 dicembre 1980 n. 6492
Rass. mens. imp. dr., an. 30 (1981), fasc. 11, pag. 787
D2153; D2143; D2152
Commentando la sentenza della Corte di Cassazione che precisa che ai sensi del previgente testo unico delle imposte dirette ufficio competente per l' accertamento era quello in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo irrilevanti le variazioni successive, l' A. osserva che tale principio trovasi oggi espressamente stabilito nel decreto sull' accertamento n. 600 del 1973. Circa l' ulteriore affermazione giurisprudenziale secondo cui l' accertamento effettuato da un ufficio territorialmente incompetente e' affetto da nullita' assoluta (rilevabile anche d' ufficio) che lo rende inidoneo ad interropmere i termini, l' A. osserva che secondo la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale trattasi di nullita' relativa, sanabile nel caso di mancata proposizione da parte del contribuente della relativa eccezione nel giudizio di primo grado.
art. 31 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 9 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 29 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 33 d.p.r. 29 gennaio 1973 n. 645 art. 32 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati