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| IDG831000146 | |
| 83.10.00146 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fasano M.
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| Sul pagamento dell' imposta di registro dovuta sulle sentenze in cui
e' parte lo Stato od Ente ammesso al gratuito patrocinio
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| nota a Cass. sez. I 19 febbraio 1981 n. 1012
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 383-385
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| D23100; D23101; D23101
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| Premesso che le sentenze che fissano un' indennita' di espropriazione
sono soggette in linea di principio sia all' imposta di titolo sia
all' imposta giudiziale (anche se la prima puo' non essere dovuta nel
caso di agevolazioni fiscali) e che le imposte di registro dovute
sulle sentenze, quando sia interessato lo Stato od un ente
equiparato, devono essere sempre liquidate dall' ufficio del registro
(salvo riscuoterle se la registrazione e' richiesta dalla parte
privata ovvero prenotarle a debito se il richiedente sia lo Stato o
l' ente equiparato), l' A. condivide il pensiero della Corte di
Cassazione nel ritenere che la sentenza di condanna dell'
espropriante all' integrazione dell' indennita' di espropriazione sia
soggetta alla sola imposta giudiziale nel caso in cui il decreto
prefettizio di espropriazione sia stato registrato con la percezione
della sola imposta fissa e la registrazione sia stata chiesta dall'
espropriato. Dissentendo dall' avviso giurisprudenziale, l' A.
ritiene peraltro che nella fattispecie gli espropriati siano tenuti a
corrispondere l' imposta in quanto abbiano richiesto la registrazione
della sentenza e non gia' in forza della norma che nei contratti in
cui e' parte lo Stato obbliga al pagamento dell' imposte unicamente
l' altra parte contraente (norma applicabile per i contratti, ma non
nei confronti di atti giudiziari).
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| pt. 1 art. 8 lett. C tariffa d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
art. 55 comma 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
art. 57 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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