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144594
IDG831000146
83.10.00146 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fasano M.
Sul pagamento dell' imposta di registro dovuta sulle sentenze in cui e' parte lo Stato od Ente ammesso al gratuito patrocinio
nota a Cass. sez. I 19 febbraio 1981 n. 1012
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 383-385
D23100; D23101; D23101
Premesso che le sentenze che fissano un' indennita' di espropriazione sono soggette in linea di principio sia all' imposta di titolo sia all' imposta giudiziale (anche se la prima puo' non essere dovuta nel caso di agevolazioni fiscali) e che le imposte di registro dovute sulle sentenze, quando sia interessato lo Stato od un ente equiparato, devono essere sempre liquidate dall' ufficio del registro (salvo riscuoterle se la registrazione e' richiesta dalla parte privata ovvero prenotarle a debito se il richiedente sia lo Stato o l' ente equiparato), l' A. condivide il pensiero della Corte di Cassazione nel ritenere che la sentenza di condanna dell' espropriante all' integrazione dell' indennita' di espropriazione sia soggetta alla sola imposta giudiziale nel caso in cui il decreto prefettizio di espropriazione sia stato registrato con la percezione della sola imposta fissa e la registrazione sia stata chiesta dall' espropriato. Dissentendo dall' avviso giurisprudenziale, l' A. ritiene peraltro che nella fattispecie gli espropriati siano tenuti a corrispondere l' imposta in quanto abbiano richiesto la registrazione della sentenza e non gia' in forza della norma che nei contratti in cui e' parte lo Stato obbliga al pagamento dell' imposte unicamente l' altra parte contraente (norma applicabile per i contratti, ma non nei confronti di atti giudiziari).
pt. 1 art. 8 lett. C tariffa d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 55 comma 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 57 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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