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| IDG831000147 | |
| 83.10.00147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cass. sez. I 14 aprile 1981 n. 2227
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 3910
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| D23103; D31300; D31366
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| L' A. osserva che con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione
(contrariamente a quanto affermato nella motivazione della pronuncia
stessa) rettifica il proprio precedente orientamento in tema di
criterio di tassazione del concordato fallimentare e concordato
preventivo. In una precedente pronuncia la Corte aveva invero
affermato l' applicabilita' dell' imposta proporzionale di registro
di cui all' art. 32 dalla tariffa A del decreto n. 3269 del 1932 alla
sentenza di omologazione: secondo l' A. invece detta norma si
riferiva esclusivamente ai concordati stipulati sia prima sia dopo la
dichiarazione di fallimento e d' altra parte altra norma del decreto
prevedeva espressamente la tassazione della sentenza di omologazione
con la sola imposta fissa. Esattamente pertanto la sentenza in
rassegna ha affermato che l' imposta proporzionale si applica al
concordato (o, secondo l' A., piu' precisamente alla proposta di
concordato che risulti accettata dalla maggioranza dei creditori
chirigrafari ed omologata dal tribunale). L' A. sottolinea inoltre
come la pronuncia in rassegna rettifichi il contenuto della
precedente nell' affermare che nel concordato sia preventivo sia
fallimentare la posizione dei creditori privilegiati e' la medesima e
che pertanto in entrambi i tipi di concordato i crediti privilegiati
concorrono alla formazione della base imponibile.
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| art. 32 tar. A r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
art. 125 comma 2 l. fall.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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