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144595
IDG831000147
83.10.00147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 14 aprile 1981 n. 2227
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 3910
D23103; D31300; D31366
L' A. osserva che con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione (contrariamente a quanto affermato nella motivazione della pronuncia stessa) rettifica il proprio precedente orientamento in tema di criterio di tassazione del concordato fallimentare e concordato preventivo. In una precedente pronuncia la Corte aveva invero affermato l' applicabilita' dell' imposta proporzionale di registro di cui all' art. 32 dalla tariffa A del decreto n. 3269 del 1932 alla sentenza di omologazione: secondo l' A. invece detta norma si riferiva esclusivamente ai concordati stipulati sia prima sia dopo la dichiarazione di fallimento e d' altra parte altra norma del decreto prevedeva espressamente la tassazione della sentenza di omologazione con la sola imposta fissa. Esattamente pertanto la sentenza in rassegna ha affermato che l' imposta proporzionale si applica al concordato (o, secondo l' A., piu' precisamente alla proposta di concordato che risulti accettata dalla maggioranza dei creditori chirigrafari ed omologata dal tribunale). L' A. sottolinea inoltre come la pronuncia in rassegna rettifichi il contenuto della precedente nell' affermare che nel concordato sia preventivo sia fallimentare la posizione dei creditori privilegiati e' la medesima e che pertanto in entrambi i tipi di concordato i crediti privilegiati concorrono alla formazione della base imponibile.
art. 32 tar. A r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 125 comma 2 l. fall.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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