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144597
IDG831000149
83.10.00149 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 25 maggio 1981 n. 3411
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 405-406
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23020; D23030; D13040; D2160; D18100; D1310
Premesso che ai sensi della legge n. 1643 del 1962 sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche la differenza tra l' ammontare dell' indennizzo corrisposto alle societa' espropriate delle imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica ed il valore netto al quale era iscritto in inventario ed in bilancio il complesso dei beni e rapporti oggetto dell' alienazione forzata non costituiva plusvalenza ai fini dell' imposta di ricchezza mobile ne' reddito ai fini dell' imposta sulle societa', l' A. dissente dalla tesi giurisprudenziale secondo cui si tratterebbe di esenzione soggettiva e sostiene trattarsi di esclusione dal reddito intesa oggettivamente. Tenendo presente la dstinzione concettuale tra "esenzione" ed "esclusione", deve ammettersi che nella specie il legislatore ha inteso disconoscere il carattere reddituale delle eccedenze emergenti a seguito degli indennizzi a prescindere dai soggetti beneficiari (le societa' elettriche od i loro soci). Lo stesso silenzio della legge circa l' imponibilita' delle somme percepite dai soci ai fini dell' imposta complementare suffraga secondo l' A. la tesi che esclude la natura reddituale di dette somme distribuite dalle societa'.
art. 9 comma 1 l. 6 dicembre 1962 n. 1643 art. 100 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 106 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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