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| IDG831000149 | |
| 83.10.00149 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cass. sez. I 25 maggio 1981 n. 3411
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 405-406
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23020; D23030; D13040; D2160; D18100; D1310
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| Premesso che ai sensi della legge n. 1643 del 1962 sulla
nazionalizzazione delle imprese elettriche la differenza tra l'
ammontare dell' indennizzo corrisposto alle societa' espropriate
delle imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica ed
il valore netto al quale era iscritto in inventario ed in bilancio il
complesso dei beni e rapporti oggetto dell' alienazione forzata non
costituiva plusvalenza ai fini dell' imposta di ricchezza mobile ne'
reddito ai fini dell' imposta sulle societa', l' A. dissente dalla
tesi giurisprudenziale secondo cui si tratterebbe di esenzione
soggettiva e sostiene trattarsi di esclusione dal reddito intesa
oggettivamente. Tenendo presente la dstinzione concettuale tra
"esenzione" ed "esclusione", deve ammettersi che nella specie il
legislatore ha inteso disconoscere il carattere reddituale delle
eccedenze emergenti a seguito degli indennizzi a prescindere dai
soggetti beneficiari (le societa' elettriche od i loro soci). Lo
stesso silenzio della legge circa l' imponibilita' delle somme
percepite dai soci ai fini dell' imposta complementare suffraga
secondo l' A. la tesi che esclude la natura reddituale di dette somme
distribuite dalle societa'.
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| art. 9 comma 1 l. 6 dicembre 1962 n. 1643
art. 100 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
art. 106 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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