Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144598
IDG831000150
83.10.00150 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. centr. sez. XVI 25 novembre 1980 n. 3351
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 421-422
D23105; D23107; D23103
L' A. dissente dall' affermazione giurisprudenziale secondo cui l' illegittimita' della liquidazione dell' imposta principale di registro e' direttamente denunciabile alle commissioni tributarie, essendo irrilevante in tale ipotesi l' inesistenza di preventiva domanda di rimborso all' ufficio e delle condizioni di procedibilita' di cui all' art. 16 del decreto sul contenzioso. Secondo l' A. la fattispecie va risolta alla stregua dell' art. 75 del decreto citato, che prevede la presentazione della domanda di restituzione dell' imposta di registro indebitamente pagata all' ufficio che ha eseguito la registrazione: pertanto nella specie il ricorso alle commissioni tributarie e' inammissibile per difetto della preventiva domanda di rimborso in via amministrativa (che, in caso di accoglimento, renderebbe inutile il ricorso stesso). L' A. condivide la tesi giurisprudenziale circa l' inapplicabilita' dell' aliquota immobiliare di registro agli interessi nel caso di sentenza di trasferimento di immobili condizionato al pagamento del residuo prezzo gia' convenuto tra le parti e dei relativi interssi, osservando che la condanna al pagamento degli interessi trova fondamento non nel trasferimento disposto con la sentenza, ma nell' uso dell' immobile goduto dall' acquirente senza corrispondere il residuo prezzo o forse nella "mora debendi". Condivide altresi' la tesi della non imponibilita' delle spese di giudizio liquidate in sentenza, rammentando il consolidato orientamento in tal senso della stessa Amministrazione finanziaria.
art. 75 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati