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| IDG831000150 | |
| 83.10.00150 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Comm. centr. sez. XVI 25 novembre 1980 n. 3351
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 421-422
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| D23105; D23107; D23103
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| L' A. dissente dall' affermazione giurisprudenziale secondo cui l'
illegittimita' della liquidazione dell' imposta principale di
registro e' direttamente denunciabile alle commissioni tributarie,
essendo irrilevante in tale ipotesi l' inesistenza di preventiva
domanda di rimborso all' ufficio e delle condizioni di procedibilita'
di cui all' art. 16 del decreto sul contenzioso. Secondo l' A. la
fattispecie va risolta alla stregua dell' art. 75 del decreto citato,
che prevede la presentazione della domanda di restituzione dell'
imposta di registro indebitamente pagata all' ufficio che ha eseguito
la registrazione: pertanto nella specie il ricorso alle commissioni
tributarie e' inammissibile per difetto della preventiva domanda di
rimborso in via amministrativa (che, in caso di accoglimento,
renderebbe inutile il ricorso stesso). L' A. condivide la tesi
giurisprudenziale circa l' inapplicabilita' dell' aliquota
immobiliare di registro agli interessi nel caso di sentenza di
trasferimento di immobili condizionato al pagamento del residuo
prezzo gia' convenuto tra le parti e dei relativi interssi,
osservando che la condanna al pagamento degli interessi trova
fondamento non nel trasferimento disposto con la sentenza, ma nell'
uso dell' immobile goduto dall' acquirente senza corrispondere il
residuo prezzo o forse nella "mora debendi". Condivide altresi' la
tesi della non imponibilita' delle spese di giudizio liquidate in
sentenza, rammentando il consolidato orientamento in tal senso della
stessa Amministrazione finanziaria.
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| art. 75 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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