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144599
IDG831000151
83.10.00151 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pizzini A.
Sul rimborso del credito d' imposta in presenza di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale IVA
nota a Comm. I grado Siracusa sez. V 18 gennaio 1980
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 424-425
D23154; D23159
Espresso il proprio dissenso dalla tesi giurisprudenziale secondo cui la presentazione tardiva della dichiarazione IVA non comporta decadenza dal diritto al rimborso dell' imposta assolta dal contribuente od allo stesso addebitata qualora l' imposta stessa risulti dalle dichiarazioni infrannuali o dalle liquidazioni periodiche, l' A. ritiene peraltro che il diritto a computare in detrazione l' imposta sugli acquisti, essendo un diritto soggettivo, sia tutelabile davanti all' autorita' giudiziaria ordinaria a titolo di indebito oggettivo ovvero di arricchimento senza causa. Sulla scorta di una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l' A. sostiene che i previsti termini per presentare la dichiarazione sono bensi' di decadenza, ma di decadenza dall' azione amministrativa di rimborso e non gia' del diritto di rimborso di quanto risultasse assolto in piu' del dovuto dal soggetto passivo. Secondo l' A. l' azione giurisdizionale in argomento va proposta davanti all' autorita' giudiziaria ordinaria e non alle commissioni tributarie, in quanto trattasi di giudizio di natura civile piu' che tributaria.
art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 38 bis d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 2033 c.c. art. 2041 c.c. art. 16 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 37 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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