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| IDG831000152 | |
| 83.10.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Comm. I grado Livorno 9 febbraio 1980 n. 2797
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 428
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23156
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| In merito alla tesi giurisprudenziale dell' applicabilita' dell'
ulteriore riduzione per circostanze atenuanti nel caso di definizione
degli aspetti sanzionatori delle violazioni di cui al comma 4 dell'
art. 58 del decreto sull' IVA con il pagamento del massimo della pena
ridotto ad un sesto, l' A. esprime il proprio dissenso dall' opposta
tesi ministeriale che pone sullo stesso piano le riduzioni di pena
(che comportano un potere discrezionale dell' ufficio) e le
attenuanti (che, competendo invece di diritto e non richiedendo alcun
apprezzamento equitativo, devono quindi essere applicate ai fini
della determinazione del massimo della pena nel momento di redazione
del verbale di constatazione). Poiche' le attenuanti operano
automaticamente, secondo l' A. devono necessariamente trovare
applicazione quando possono incidere sui diritti del trasgressore,
sia in sede di definizione delle violazioni, sia - quando la
definizione non ha avuto luogo - in sede di irrogazione delle pene
pecuniarie.
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| art. 58 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 48 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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