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144600
IDG831000152
83.10.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. I grado Livorno 9 febbraio 1980 n. 2797
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 428
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23156
In merito alla tesi giurisprudenziale dell' applicabilita' dell' ulteriore riduzione per circostanze atenuanti nel caso di definizione degli aspetti sanzionatori delle violazioni di cui al comma 4 dell' art. 58 del decreto sull' IVA con il pagamento del massimo della pena ridotto ad un sesto, l' A. esprime il proprio dissenso dall' opposta tesi ministeriale che pone sullo stesso piano le riduzioni di pena (che comportano un potere discrezionale dell' ufficio) e le attenuanti (che, competendo invece di diritto e non richiedendo alcun apprezzamento equitativo, devono quindi essere applicate ai fini della determinazione del massimo della pena nel momento di redazione del verbale di constatazione). Poiche' le attenuanti operano automaticamente, secondo l' A. devono necessariamente trovare applicazione quando possono incidere sui diritti del trasgressore, sia in sede di definizione delle violazioni, sia - quando la definizione non ha avuto luogo - in sede di irrogazione delle pene pecuniarie.
art. 58 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 48 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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