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144602
IDG831000154
83.10.00154 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. Centr. sez. VIII 5 marzo 1981 n. 6890/80
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 431-432
D2195
L' A. chiarisce che la norma del decreto sul condono che subordinava la concessione della definizione automatica del reddito per i soggetti tassabili in base a bilancio all' obbligo di dichiarare un reddito non inferiore all' utile risultante dal bilancio aumentato delle imposte e tasse detraibili perseguiva la finalita' di stabilire un' entita' di riferimento minima da confrontare con l' ultimo reddito definitito, in modo da determinare l' obbligazione tributaria con riguardo al piu' alto dei 2 imponibili. In base a tale considerazione l' A. ritiene infondata la tesi giurisprudenziale secondo cui le "imposte e tasse indetraibili" (da sommare al risultato dell' esercizio 1973 per fruire del condono) dovevano ritenersi quelle pagate e non anche quelle accantonate in bilancio: tali accantonamenti erano e sono infatti indeducibili come i pagamenti.
art. 4 comma 2 d.l. 5 novembre 1973 n. 660
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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