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144603
IDG831000155
83.10.00155 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzi Antonio
Sulla ritenuta alla fonte con riguardo ai "proventi" di accettazioni bancarie
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 121-133
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21801; D21802; D23235; D31400
Ricordato che la legge n. 388 del 1978 ha subordinato la concessione dell' agevolazione ai fini dell' imposta di bollo per le accettazioni bancarie (cambiali accettate da istituti di credito, emesse da imprenditori, girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi) all' indicazione sulle stesse dei "proventi" relativi alla negoziazione tra impresa emittente e primo prenditore, in modo che la banca accettante possa effettuare al momento del pagamento una ritenuta alla fonte pari al 15%, l' A. esamina alcuni profili civilistici ed economici di tali strumenti di finanziamento. Svolte brevi considerazioni sulla circolazione delle accettazioni bancarie ed individuato (conformemente alla dottrina prevalente) nel contratto di vendita di titoli di credito il negozio attraverso cui si attua detta circolazione, l' A. sostiene che il richiamo, effettuato dal legislatore ai fini della ritenuta, alla tassazione delle cedole dei titoli obbligazionari non implica alcuna volonta' di assimilazione dei proventi di accettazioni bancarie agli interessi obbligazionari. Partendo dal presupposto che i prenditori delle accettazione siano acquirenti di titoli, l' A. sostiene che l' attivazione nei loro bilanci delle accettazioni stesse deve rispondere ai principi del costo di acquisto e che le accettazioni vanno rappresentate non come crediti, ma come valori mobiliari acquistati; tale costo di iscrizione in bilancio non e' suscettibile di produrre interessi, ma incorpora dei plusvalori. Circa il problema dello scomputo della ritenuta alla fonte in argomento, l' A., escluso che per i proventi di accettazioni bancarie sia adottabile la soluzione vigente per gli interessi delle cedole obbligazionarie e precisato che ci si trova per la prima volta in presenza di plusvalori colpiti da un prelievo alla fonte (prelievo su di una base ridotta rispetto a quella che la circolazione puo' generare), ritiene che si debba adottare un criterio di "scomputo per cassa" in base al quale se l' ultimo portatore del titolo e' una persona fisica il prelievo assume funzione d' imposta e non viene concesso alcuno scomputo, mentre se portatore e' un soggetto passivo dell' IRPEG la ritenuta ha funzione d' acconto e come tale sara' scomputabile dal reddito del soggetto.
d.l. 2 ottobre 1981 n. 546 l. 1 dicembre 1981 n. 692 l. 24 luglio 1978 n. 388 art. 26 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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