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| IDG831000155 | |
| 83.10.00155 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Izzi Antonio
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| Sulla ritenuta alla fonte con riguardo ai "proventi" di accettazioni
bancarie
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 121-133
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D21801; D21802; D23235; D31400
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| Ricordato che la legge n. 388 del 1978 ha subordinato la concessione
dell' agevolazione ai fini dell' imposta di bollo per le accettazioni
bancarie (cambiali accettate da istituti di credito, emesse da
imprenditori, girabili con la clausola senza garanzia ed aventi
scadenza non superiore a 12 mesi) all' indicazione sulle stesse dei
"proventi" relativi alla negoziazione tra impresa emittente e primo
prenditore, in modo che la banca accettante possa effettuare al
momento del pagamento una ritenuta alla fonte pari al 15%, l' A.
esamina alcuni profili civilistici ed economici di tali strumenti di
finanziamento. Svolte brevi considerazioni sulla circolazione delle
accettazioni bancarie ed individuato (conformemente alla dottrina
prevalente) nel contratto di vendita di titoli di credito il negozio
attraverso cui si attua detta circolazione, l' A. sostiene che il
richiamo, effettuato dal legislatore ai fini della ritenuta, alla
tassazione delle cedole dei titoli obbligazionari non implica alcuna
volonta' di assimilazione dei proventi di accettazioni bancarie agli
interessi obbligazionari. Partendo dal presupposto che i prenditori
delle accettazione siano acquirenti di titoli, l' A. sostiene che l'
attivazione nei loro bilanci delle accettazioni stesse deve
rispondere ai principi del costo di acquisto e che le accettazioni
vanno rappresentate non come crediti, ma come valori mobiliari
acquistati; tale costo di iscrizione in bilancio non e' suscettibile
di produrre interessi, ma incorpora dei plusvalori. Circa il problema
dello scomputo della ritenuta alla fonte in argomento, l' A., escluso
che per i proventi di accettazioni bancarie sia adottabile la
soluzione vigente per gli interessi delle cedole obbligazionarie e
precisato che ci si trova per la prima volta in presenza di
plusvalori colpiti da un prelievo alla fonte (prelievo su di una base
ridotta rispetto a quella che la circolazione puo' generare), ritiene
che si debba adottare un criterio di "scomputo per cassa" in base al
quale se l' ultimo portatore del titolo e' una persona fisica il
prelievo assume funzione d' imposta e non viene concesso alcuno
scomputo, mentre se portatore e' un soggetto passivo dell' IRPEG la
ritenuta ha funzione d' acconto e come tale sara' scomputabile dal
reddito del soggetto.
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| d.l. 2 ottobre 1981 n. 546
l. 1 dicembre 1981 n. 692
l. 24 luglio 1978 n. 388
art. 26 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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