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144604
IDG831000157
83.10.00157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Sulle norme applicabili agli atti formati prima del 1-1-1973 e registrati dopo
nota a Cass. sez. I 4 maggio 1981 n. 2706
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 435-436
D211; D23100
L' A. dissente dalla tesi giurisprudenzial secondo cui i rapporti tributari derivanti da atti formati prima del 1 gennaio 1973 restano regolati dalla previgente disciplina dell' imposta di registro sia nel caso in cui il termine di registrazione fosse gia' scaduto a tale data sia nel caso inverso. Secondo l' A. il testo della disposizione transitoria che disciplina tale materia non e' interpretabile se non nel senso che la normativa previgente e' applicabile alla duplice condizione che si tratti di atti formati anteriormente all' entrata in vigore della nuova disciplina e che detti atti vengano presentati per la registrazione dopo tale data: agli atti in questone si rendono applicabili le disposizioni previgenti o quelle vigenti a seconda che il termine di registrazione (20 giorni) non sia ancora scaduto al 1 gennaio 1973 (atti formati dal 12 al 31 dicembre 1972) ovvero sia alla stessa data gia' scaduto (atti formati fino all' 11 dicembre 1972). In base al principio generale dell' irretroattivita' della legge le nuove disposizioni dell' imposta di registro aventi natura sostanziale sono inapplicabili agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1973.
art. 77 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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