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| IDG831000157 | |
| 83.10.00157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Sulle norme applicabili agli atti formati prima del 1-1-1973 e
registrati dopo
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| nota a Cass. sez. I 4 maggio 1981 n. 2706
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 435-436
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| D211; D23100
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| L' A. dissente dalla tesi giurisprudenzial secondo cui i rapporti
tributari derivanti da atti formati prima del 1 gennaio 1973 restano
regolati dalla previgente disciplina dell' imposta di registro sia
nel caso in cui il termine di registrazione fosse gia' scaduto a tale
data sia nel caso inverso. Secondo l' A. il testo della disposizione
transitoria che disciplina tale materia non e' interpretabile se non
nel senso che la normativa previgente e' applicabile alla duplice
condizione che si tratti di atti formati anteriormente all' entrata
in vigore della nuova disciplina e che detti atti vengano presentati
per la registrazione dopo tale data: agli atti in questone si rendono
applicabili le disposizioni previgenti o quelle vigenti a seconda che
il termine di registrazione (20 giorni) non sia ancora scaduto al 1
gennaio 1973 (atti formati dal 12 al 31 dicembre 1972) ovvero sia
alla stessa data gia' scaduto (atti formati fino all' 11 dicembre
1972). In base al principio generale dell' irretroattivita' della
legge le nuove disposizioni dell' imposta di registro aventi natura
sostanziale sono inapplicabili agli atti registrati anteriormente al
1 gennaio 1973.
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| art. 77 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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