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144605
IDG831000158
83.10.00158 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 4 giugno 1981 n. 3607
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 440-441
D23113
Commentando la tesi giurisprudenziale relativa all' irrilevanza, ai fini della deducibilita' dall' attivo ereditario del debito del "de cuius" risultante da decreto ingiuntivo, dell' omessa produzione nel biennio da parte dell' erede della documentazione probatoria dell' intervenuta irrevocabilita' del decreto ingiuntivo, l' A. osserva che tale tesi conserva validita' anche sottola vigente disciplina dell' imposta successoria. Sottolinea in particolare la fondatezza dell' asserita identita' di effetti del decreto ingiuntivo e della sentenza ai fini della dimostrazione delle passivita' ereditarie e dell' asserita irrilevanza agli stessi fini della mancata prova dell' intervenuta definitivita' del decreto ingiuntivo (ritenuta altrimenti rilevabile).
art. 45 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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