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| IDG831000159 | |
| 83.10.00159 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Orsogna Francesco Paolo
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| Regime fiscale del contratto per persona da nominare
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| Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 10, pag. 599-603
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| D300068; D23100; D23103; D43425
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| Ricordando la piu' recente giurisprudenza in materia, l' A. esamina
il regime fiscale del contratto per persona da nominare, precisando
che ai sensi della pre-vigente disciplina dell' imposta di registro
(di cui quella vigente ricalca i principi) la dichiarazione di nomina
e' assoggettabile ad imposta fissa a condizione - tra l' altro - che
la dichiarazione stessa sia fatta mediante atto pubblico o scrittura
privata presentata alla registrazione entro 3 giorni dalla data dell'
atto cui si riferisce. Con riferimento al caso di dichiarazone di
nomina conseguente non a normale contrattazione bilaterale, ma alla
vendita all' incanto di beni a seguito di verbale di aggiudicazione,
depositata nella cancelleria della pretura nei 3 giorni successivi
all' aggiudicazione stessa, ma non registrata al competente ufficio
nello stesso termine, l' Amministrazione finanziaria ha ritenuto
operante la presunzione di un duplice passaggio con conseguente
doppia tassazione e procedura di congruita' del valore, argomentando
che la mancata iscrizione a repertorio o registro cronologico non
farebbe acquistare all' atto la certezza della data, per cui non
ricorrerebbero i presupposti per la tassazione in misura fissa.
Secondo l' A. la tesi dell' Amministrazione finanziaria contrasta con
lo spirito della disciplina surricordata, che ne limita la sfera
applicativa al campo contrattuale, escludendone verosimilmente le
procedure di espropriazione. La dichiarazione di nomina effettuata
nel corso della procedura esecutiva, se ha luogo entro i 3 giorni,
acquista data certa e forza di atto pubblico in quanto la
certificazione del cancelliere che l' atto e' stato depositato fa
fede fino a querela di falso; nel caso del solo deposito non ha
pertanto rilevanza esterna la circostanza che l' atto non sia stato
passato a repertorio o registro generale o cronologico. Se la
dichiarazione viene depositata dopo il termine di 3 giorni, essa e'
come non fatta e non produce effetti, in quanto il giudice dell'
esecuzione emana il provvedimento di aggiudicazione a nome del
procuratore. La dichiarazione ha il solo effetto di far emettere il
provvedimento giurisdizionale con effetti traslativi (cioe' il
decreto di trasferimento) ad un nome piuttosto che all' altro: tale
provvedimento trasmette il bene dal debitore espropriato al terzo
nominato senza che sia possibile ipotizzare ulteriori trapassi in
evasione d' imposte.
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| art. 58 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
Comm. Centr. 16 gennaio 1981 n. 163
art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
art. 11 l. 15 febbraio 1949 n. 33
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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