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144606
IDG831000159
83.10.00159 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Orsogna Francesco Paolo
Regime fiscale del contratto per persona da nominare
Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 10, pag. 599-603
D300068; D23100; D23103; D43425
Ricordando la piu' recente giurisprudenza in materia, l' A. esamina il regime fiscale del contratto per persona da nominare, precisando che ai sensi della pre-vigente disciplina dell' imposta di registro (di cui quella vigente ricalca i principi) la dichiarazione di nomina e' assoggettabile ad imposta fissa a condizione - tra l' altro - che la dichiarazione stessa sia fatta mediante atto pubblico o scrittura privata presentata alla registrazione entro 3 giorni dalla data dell' atto cui si riferisce. Con riferimento al caso di dichiarazone di nomina conseguente non a normale contrattazione bilaterale, ma alla vendita all' incanto di beni a seguito di verbale di aggiudicazione, depositata nella cancelleria della pretura nei 3 giorni successivi all' aggiudicazione stessa, ma non registrata al competente ufficio nello stesso termine, l' Amministrazione finanziaria ha ritenuto operante la presunzione di un duplice passaggio con conseguente doppia tassazione e procedura di congruita' del valore, argomentando che la mancata iscrizione a repertorio o registro cronologico non farebbe acquistare all' atto la certezza della data, per cui non ricorrerebbero i presupposti per la tassazione in misura fissa. Secondo l' A. la tesi dell' Amministrazione finanziaria contrasta con lo spirito della disciplina surricordata, che ne limita la sfera applicativa al campo contrattuale, escludendone verosimilmente le procedure di espropriazione. La dichiarazione di nomina effettuata nel corso della procedura esecutiva, se ha luogo entro i 3 giorni, acquista data certa e forza di atto pubblico in quanto la certificazione del cancelliere che l' atto e' stato depositato fa fede fino a querela di falso; nel caso del solo deposito non ha pertanto rilevanza esterna la circostanza che l' atto non sia stato passato a repertorio o registro generale o cronologico. Se la dichiarazione viene depositata dopo il termine di 3 giorni, essa e' come non fatta e non produce effetti, in quanto il giudice dell' esecuzione emana il provvedimento di aggiudicazione a nome del procuratore. La dichiarazione ha il solo effetto di far emettere il provvedimento giurisdizionale con effetti traslativi (cioe' il decreto di trasferimento) ad un nome piuttosto che all' altro: tale provvedimento trasmette il bene dal debitore espropriato al terzo nominato senza che sia possibile ipotizzare ulteriori trapassi in evasione d' imposte.
art. 58 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 Comm. Centr. 16 gennaio 1981 n. 163 art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 11 l. 15 febbraio 1949 n. 33
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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