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| IDG831000162 | |
| 83.10.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bortoluzzi Giorgio
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| Riscossione. Modi di pagamento diversi e relativa imputazione.
Indennita' di mora
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| Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 11, pag. 687-691
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| D21803; D30520
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| Ricordate le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 31 del decreto sulla
riscossione relative ai modi di pagamento ed all' imputazione dei
pagamenti nella riscossione esattoriale, l' A. precisa che la
facolta' concessa ai contribuenti di assolvere la propria
obbligazione tributaria avvalendosi delle cedole del debito pubblico
e' limitata ai tributi iscritti a ruolo, con esclusione quindi di
quelli la cui riscossione e' prevista mediante versamenti diretti.
Eventuali accordi intervenuti tra contribuente e privati che pagano
per suo conto non possono riguardare l' esattore. La particolare
disciplina dettata in tema di imputazione dei pagamenti dal citato
art. 31 e dagli artt. 1193 e 1194 del codice civile non e'
applicabile nel caso di ricavo d' asta mobiliare o per esproprio ne'
nel caso di acquirente di immobili per il pagamento del tributo reale
relativo agli stessi. Circa l' imputazione da farsi rata per rata l'
A. ricorda che secondo l' avviso del Consiglio di Stato nell'
imputazione dei pagamenti va tenuta presente la costituzione del
debito che ha formato oggetto della procedura esecutiva, collocando
sulle somme recuperate in ordine di scadenza le singole rate e
relative indennita' di mora per le quali e' stata esperita la
procedura, diritti e spese ad essa relativi e quindi le rate che
possono essere scadute nelle more o successivamente all' esecuzione
stessa. L' A. esamina infine la casistica relativa all' omesso od
irregolare notifica della cartella di pagamento in relazione alla
debenza dell' indennita' di mora.
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| art. 48 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
art. 31 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
art. 1193 c.c.
art. 1194 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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