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144609
IDG831000162
83.10.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bortoluzzi Giorgio
Riscossione. Modi di pagamento diversi e relativa imputazione. Indennita' di mora
Giust. trib., an. 103 (1981), fasc. 11, pag. 687-691
D21803; D30520
Ricordate le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 31 del decreto sulla riscossione relative ai modi di pagamento ed all' imputazione dei pagamenti nella riscossione esattoriale, l' A. precisa che la facolta' concessa ai contribuenti di assolvere la propria obbligazione tributaria avvalendosi delle cedole del debito pubblico e' limitata ai tributi iscritti a ruolo, con esclusione quindi di quelli la cui riscossione e' prevista mediante versamenti diretti. Eventuali accordi intervenuti tra contribuente e privati che pagano per suo conto non possono riguardare l' esattore. La particolare disciplina dettata in tema di imputazione dei pagamenti dal citato art. 31 e dagli artt. 1193 e 1194 del codice civile non e' applicabile nel caso di ricavo d' asta mobiliare o per esproprio ne' nel caso di acquirente di immobili per il pagamento del tributo reale relativo agli stessi. Circa l' imputazione da farsi rata per rata l' A. ricorda che secondo l' avviso del Consiglio di Stato nell' imputazione dei pagamenti va tenuta presente la costituzione del debito che ha formato oggetto della procedura esecutiva, collocando sulle somme recuperate in ordine di scadenza le singole rate e relative indennita' di mora per le quali e' stata esperita la procedura, diritti e spese ad essa relativi e quindi le rate che possono essere scadute nelle more o successivamente all' esecuzione stessa. L' A. esamina infine la casistica relativa all' omesso od irregolare notifica della cartella di pagamento in relazione alla debenza dell' indennita' di mora.
art. 48 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 31 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 1193 c.c. art. 1194 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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