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144611
IDG831000165
83.10.00165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. I grado Padova sez. V 29 dicembre 1980 n. 10
Giur. it., s. 7, an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 3, pag. 61-62
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23150; D23157
Nel commentare la tesi giurisprudenziale secondo cui le prestazioni ambulatoriali degli enti ospedalieri non sono soggette ad IVA in quanto rientrano nell' attivita' istituzionale di un ente pubblico non economico, l' A. ricorda che la legge n. 31 del 1980 ha retrodatato al 1 gennaio 1975 l' esenzione (introdotta con decreto n. 24 del 1979) delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri. Sottolinea inoltre la conformita' alla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione dell' interpretazione secondo cui l' esenzione originariamente prevista dal decreto sull' IVA per le prestazioni di ricovero e cura rese ai ricoverati da ospedali, cliniche e case di cura si riferiva a soggetti giuridici di natura privata e non pubblica che concorrono allo svolgimento del servizio ospedaliero con la gestione di propri ospedali.
art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 10 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 l. 29 febbraio 1980 n. 31
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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