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| IDG831000168 | |
| 83.10.00168 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rosapane Vittorio
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| Solidarieta' tributaria e solidarieta' secondo il diritto comune
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| Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 859-860
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| D2141; D30512; D2157
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| Rilevata la mancanza di una norma che sancisca l' unitarieta' ed
inscindibilita' dell' obbligazione solidale tributaria e ricordato
che la giurisprudenza tributaria si e' orientata nel senso di
trasferire detta solidarieta' nel principio generale civilistico
secondo cui nell' obbligazione assunta da piu' soggetti in solido si
ha una pluralita' di obbligazioni con un un' unica causa (con la
conseguenza che la situazione di solidarieta' passiva nel debito
tributario non legittima anche una mutua rappresentanza processuale
tra i condebitori valida ad estendere ad essi gli effetti del
riconoscimento del debito e della decisione), l' A. individua gli
effetti di tale orientamento giurisprudenziale anzitutto nella
carenza di qualsiasi azione legale da parte dell' Amministrazione
finanziaria nei confronti dei condebitori ai quali non sia stato
notificato l' accertamento e nell' esclusione, per la riscossione del
credito d' imposta complementare, nei confronti del condebitore che
ha impugnato l' accertamento (che conserva validita' anche in
mancanza di notificazione agli altri condebitori). Per esercitare l'
azione di regresso nei confronti dei coobbligati il condebitore deve
portare a loro conoscenza lo svolgimento del processo tributario. Nel
caso di notifica dell' accertamento a tutti i condebitori ed
impugnazione dell' accertamento da parte di uno solo, l' accertamento
stesso diventa definitivo rispetto ai condebitori che non l' hanno
impugnato. L' amministrazione finanziaria deve procedere alla
riscossione coattiva, parziale e separata, del credito d' imposta
verso i condebitori nei cui confronti si sia reso definitivo l'
accertamento per mancata impugnazione.
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| art. 1299 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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