Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


144619
IDG831000173
83.10.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mancuso Girolamo
Contributo alla teoria della deducibilita' dei costi e degli oneri nella determinazione del reddito d' impresa
Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 1095-1099
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063; D23073
Prendendo spunto da un disegno di legge, presentato al Senato l' 8 maggio 1981, recante modifiche ai decreti sull' IRPEF e sulla riscossione delle imposte sul reddito ed inteso, tra l' altro, ad introdurre elementi di razionalizzazione nella materia della deduzione di costi ed oneri ai fini della determinazione del reddito d' impresa, l' A. ricorda che in merito al III comma dell' art. 61 del decreto n. 597 del 1973 il Ministero delle finanze si e' espresso nel senso di non escludere che il ricorso ai criteri di deducibilita' proporzionale possa operarsi anche in relazione a taluni costi che, pur essendo espressamente previsti dalle norme del titolo quinto del decreto citato, debbano ritenersi aventi natura di spese generali. Poiche' tale interpretazione ministeriale e' stata criticata in quanto forzerebbe il significato e la sistematica del testo normativo, il citato disegno di legge ha ritenuto di superare - alquanto semplicisticamente secondo l' A. - l' ostacolo sopprimendo il citato III comma e trasferendone il contenuto, debitamente ritoccato, nel corpo dell' art. 74 contenente norme generali sui componenti del reddito d' impresa. Ricordato il riconoscimento legislativo della rilevanza delle esigenze dell' apparato produttivo, l' A. considera misura imprevidente e destinata a sconvolgere delicati equilibri quella intesa ad assoggettare per esempio gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescienza e previdenza del personale al doppio limite delle quote maturate e della non eccedenza degli stessi rispetto all' importo emergente dal rapporto proporzionale di cui all' art. 58. In merito alla proposta soppressione della norma che, nello stabilire i limiti di deducibilita' degli interessi passivi, prevede che gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell' art. 31 del decreto n. 601 del 1973 concorrano a formare l' ammontare del denominatore (del rapporto cui corrisponde la quota di deducibilita') non per l' intero, ma per i nove decimi del loro importo, l' A. ricorda che trattasi di norma ispirata ad una scelta di politica legislativa favorevole agli investimenti in titoli pubblici. La soppressione di tale normativa di favore da un lato non appare giustificata dal venir meno delle ragioni - tuttora sussistenti - che ne hanno suggerito l' introduzione dall' altro delude particolari fondate aspettative dei contribuenti, penalizzando gli investitori tradizionali, per cospicui importi, in titoli di Stato quali le banche e le societa' di assicurazione.
art. 61 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 Ris. Min. Finanze 26 settembre 1980 n. 9/1003 art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 2 n. 16 l. 9 ottobre 1971 n. 825 art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 31 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 art. 74 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 28 comma 1 l. 21 dicembre 1975 n. 576
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati