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144621
IDG831000175
83.10.00175 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Azzariti Giuseppe
Incompatibilita' tra la carica di membro della Commissione Tributaria centrale e l' iscrizione nell' albo professionale degli avvocati
Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 9, pt. 2, pag. 1199-1207
D21710; D96900; D960
L' A. esprime perplessita' circa il parere negativo emesso dal Consiglio di Stato in merito alla questione della compatibilita' tra la carica di membro della Commissione Tributaria Centrale el' iscrizione all' albo degli avvocati. Esamina il contenuto di un precedente, conforme parere in cui il Consiglio di Stato ha escluso la legittimita' della partecipazione alla Commissione di un avvocato del libero foro qualunque ne sia il titolo originario di nomina, ritenendo che l' avvocato dello Stato che sia stato nominato membro della Commissione in quanto avvocato dello Stato con qualifica non inferiore a quella di sostituto avvocato generale e che si iscriva poi all' albo professionale a seguito del collocamento a riposo decada dall' incarico di membro della Commissione essendo venutomeno la condizione, tassativamente richiesta dal legislatore per la nomina a membro della Commissione stessa, della rinunzia all' iscrizione all' albo professionale. Secondo il ribadito orientamento del Consiglio di Stato detta incompatibilita' si fonda sull' esigenza dell' imparzialita' del giudice, su di una decadenza legislativamente prevista, nonche' sulla pretesa violazione della norma che stabilisce un rapporto proporzionale tra il numero degli avvocati del libero foro e gli altri membri della Commissione. Inoltre nel pensiero del Consiglio di Stato il divieto di iscrizione, a pena di decadenza, riguarda tutti gli albi professionali di avvocato, sia quelli generali sia quelli speciali. L' A. ritiene invece gratuita, in quanto non fondata su alcuna specifica disposizione, l' asserzione relativa all' incompatibilita' tra la carica di componente della Commissione e l' iscrizione all' albo degli avvocati; in particolare ritiene infondato sostenere che i membri appartenenti alle categorie degli avvocati dello Stato, dei magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti (appartenenza in virtu' della quale hanno conseguito la nomina a componenti della Commissione) qualora si iscrivano all' albo professionale degli avvocati restino esclusi dalla categoria di origine ed entrino a far parte della categoria degli avvocati (alla quale non appartenevano all' atto della nomina): per tali categorie di componenti della Commissione e' motivo di decadenza l' assistenza e rappresentanza di contribuenti in vertenze tributarie e non anche (come per i professori universitari e gli avvocati del libero foro) l' iscrizione nell' albo. La tesi contraria si basa secondo l' A. su di una interpretazione inesatta e distorta della legge.
parere Cons. Stato sez. III 24 marzo 1981 n. 221 art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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