| L' A. esprime perplessita' circa il parere negativo emesso dal
Consiglio di Stato in merito alla questione della compatibilita' tra
la carica di membro della Commissione Tributaria Centrale el'
iscrizione all' albo degli avvocati. Esamina il contenuto di un
precedente, conforme parere in cui il Consiglio di Stato ha escluso
la legittimita' della partecipazione alla Commissione di un avvocato
del libero foro qualunque ne sia il titolo originario di nomina,
ritenendo che l' avvocato dello Stato che sia stato nominato membro
della Commissione in quanto avvocato dello Stato con qualifica non
inferiore a quella di sostituto avvocato generale e che si iscriva
poi all' albo professionale a seguito del collocamento a riposo
decada dall' incarico di membro della Commissione essendo venutomeno
la condizione, tassativamente richiesta dal legislatore per la nomina
a membro della Commissione stessa, della rinunzia all' iscrizione
all' albo professionale. Secondo il ribadito orientamento del
Consiglio di Stato detta incompatibilita' si fonda sull' esigenza
dell' imparzialita' del giudice, su di una decadenza legislativamente
prevista, nonche' sulla pretesa violazione della norma che stabilisce
un rapporto proporzionale tra il numero degli avvocati del libero
foro e gli altri membri della Commissione. Inoltre nel pensiero del
Consiglio di Stato il divieto di iscrizione, a pena di decadenza,
riguarda tutti gli albi professionali di avvocato, sia quelli
generali sia quelli speciali. L' A. ritiene invece gratuita, in
quanto non fondata su alcuna specifica disposizione, l' asserzione
relativa all' incompatibilita' tra la carica di componente della
Commissione e l' iscrizione all' albo degli avvocati; in particolare
ritiene infondato sostenere che i membri appartenenti alle categorie
degli avvocati dello Stato, dei magistrati di Cassazione, del
Consiglio di Stato e della Corte dei Conti (appartenenza in virtu'
della quale hanno conseguito la nomina a componenti della
Commissione) qualora si iscrivano all' albo professionale degli
avvocati restino esclusi dalla categoria di origine ed entrino a far
parte della categoria degli avvocati (alla quale non appartenevano
all' atto della nomina): per tali categorie di componenti della
Commissione e' motivo di decadenza l' assistenza e rappresentanza di
contribuenti in vertenze tributarie e non anche (come per i
professori universitari e gli avvocati del libero foro) l' iscrizione
nell' albo. La tesi contraria si basa secondo l' A. su di una
interpretazione inesatta e distorta della legge.
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