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| IDG831000178 | |
| 83.10.00178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gera Giovanni
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| Una duplicazione d' imposta creata per legge
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| Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 1325-1326
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| D23060; D23070; D24048; D2124
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| L' A. osserva che la norma che stabilisce la tassabilita' di sgravi,
rimborsi e restituzioni d' imposta come reddito nell' anno in cui
vengono effettuati e' frutto di un errore grossolano, in quanto
prevede la reiterata tassazione di una ricchezza gia' super tassata a
torto nell' anno di produzione. L' errata applicazione del tributo in
tale anno ha infatti dato luogo ad un prelievo superiore al dovuto, a
seguito del quale residua al contribuente un reddito netto inferiore
a quello che gli sarebbe rimasto se l' imposta fosse stata applicata
in misura corretta. Il rimborso, corrisposto a distanza di anni, e'
idoneo a ricostituire l' effetttivo reddito netto solo se non viene
tassato. Chiarito tale assunto con un esempio aritmetico, l' A.
precisa che esso e' valido solo se riferito al rimborso delle imposte
sul reddito complessivo (IRPEF o IRPEG); nel caso di rimborso di
imposta speciale, detraibile ai fini dell' imposta sul reddito
complessivo (come l' ILOR), si ha una sopravvenienza attiva,
correttamente tassabile in sede di imposta sul reddito complessivo.
L' A. auspica un intervento correttivo del legislatore che prevenga
la censura della Corte Costituzionale.
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| art. 5 l. 14 novembre 1981 n. 645
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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