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144623
IDG831000178
83.10.00178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gera Giovanni
Una duplicazione d' imposta creata per legge
Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 1325-1326
D23060; D23070; D24048; D2124
L' A. osserva che la norma che stabilisce la tassabilita' di sgravi, rimborsi e restituzioni d' imposta come reddito nell' anno in cui vengono effettuati e' frutto di un errore grossolano, in quanto prevede la reiterata tassazione di una ricchezza gia' super tassata a torto nell' anno di produzione. L' errata applicazione del tributo in tale anno ha infatti dato luogo ad un prelievo superiore al dovuto, a seguito del quale residua al contribuente un reddito netto inferiore a quello che gli sarebbe rimasto se l' imposta fosse stata applicata in misura corretta. Il rimborso, corrisposto a distanza di anni, e' idoneo a ricostituire l' effetttivo reddito netto solo se non viene tassato. Chiarito tale assunto con un esempio aritmetico, l' A. precisa che esso e' valido solo se riferito al rimborso delle imposte sul reddito complessivo (IRPEF o IRPEG); nel caso di rimborso di imposta speciale, detraibile ai fini dell' imposta sul reddito complessivo (come l' ILOR), si ha una sopravvenienza attiva, correttamente tassabile in sede di imposta sul reddito complessivo. L' A. auspica un intervento correttivo del legislatore che prevenga la censura della Corte Costituzionale.
art. 5 l. 14 novembre 1981 n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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