| Premesso che, anche se nei rapporti tra contribuenti e fisco non si
rinviene un' esatta delimitazione normativa della natura e dei limiti
di operativita' dell' istituto del segreto bancario, l' ordinamento
tributario ne presuppone tuttavia incontrovertibilmente l' esistenza
ed, in certi limiti, l' intangibilita' giuridica, l' A. precisa le
caratteristiche dell' istituto ed osserva che la legge delega per la
riforma tributaria ha autorizzato il legislatore delegato a
prevedere, nei rapporti con l' Amministrazione finanziaria, l'
introduzione, limitata ad ipotesi di particolare gravita', di deroghe
al segreto bancario tassativamente determinate nel contenuto e nei
presupposti. Da cio' desume tra l' altro che la deroga eventualmente
verificatasi per altre finalita' pubbliche (per esempio penali o
valutarie) autorizza di per se' l' Amministrazione finanziaria ad
avvalersi dei dati acquisiti anche ai fini fiscali solo se sussistono
le condizioni specificamente previste. Tale assunto trova conferma
nel modo in cui le direttive della legge delega sono state tradotte
nei decreti delegati in dati normativi: il tenore dell' art. 35 del
decreto n. 600 del 1973 dimostra la preoccupazione del legislatore
delegato (nel settore dell' imposizione diretta) per le conseguenze
delle deroghe al segreto bancario (pur giustificate dalla pgravita'
ed eccezionalita' delle ipotesi previste), concretatasi nell' obbligo
per l' ufficio di munirsi preventivamente del parere conforme dell'
Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di richiedere ed
ottenere l' autorizzazione del presidente della Commissione di I
grado. In materia di IVA e di imposta di successione non e' prevista
alcuna deroga al segreto bancario, salva la disponibilita' dello
stesso (ed eventuale rinuncia ad esso) da parte del contribuente: ai
fini di altre imposte (INVIM, registro ecc.) vi e' un' assoluta
intangibilita' giuridica del segreto bancario, non essendo prevista
direttamente od indirettamente alcuna deroga. L' A. condivide la tesi
dell' accreditata dottrina secondo la quale, quando si sia derogato
al segreto bancario per finalita' diverse da quelle consentite od
addirittura illecitamente, l' obbligo del rispetto del segreto stesso
si traduce nell' inutilizzabilita' dei dati acquisiti: le norme che
ai fini degli accertamenti d' ufficio per le imposte sul reddito e
degli accertamenti induttivi per l' IVA prevedono che l' azione della
finanza possa basarsi su dati comunque acquisiti si riferiscono
infatti alle notizie attinte legalmente e non anche a quelle ottenute
in violazione della legge.
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