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144627
IDG831000183
83.10.00183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Cenisio
Segreto bancario e fisco: profilo logico-giuridico
Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 1457-1461
D2154; D21550; D23156
Premesso che, anche se nei rapporti tra contribuenti e fisco non si rinviene un' esatta delimitazione normativa della natura e dei limiti di operativita' dell' istituto del segreto bancario, l' ordinamento tributario ne presuppone tuttavia incontrovertibilmente l' esistenza ed, in certi limiti, l' intangibilita' giuridica, l' A. precisa le caratteristiche dell' istituto ed osserva che la legge delega per la riforma tributaria ha autorizzato il legislatore delegato a prevedere, nei rapporti con l' Amministrazione finanziaria, l' introduzione, limitata ad ipotesi di particolare gravita', di deroghe al segreto bancario tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. Da cio' desume tra l' altro che la deroga eventualmente verificatasi per altre finalita' pubbliche (per esempio penali o valutarie) autorizza di per se' l' Amministrazione finanziaria ad avvalersi dei dati acquisiti anche ai fini fiscali solo se sussistono le condizioni specificamente previste. Tale assunto trova conferma nel modo in cui le direttive della legge delega sono state tradotte nei decreti delegati in dati normativi: il tenore dell' art. 35 del decreto n. 600 del 1973 dimostra la preoccupazione del legislatore delegato (nel settore dell' imposizione diretta) per le conseguenze delle deroghe al segreto bancario (pur giustificate dalla pgravita' ed eccezionalita' delle ipotesi previste), concretatasi nell' obbligo per l' ufficio di munirsi preventivamente del parere conforme dell' Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di richiedere ed ottenere l' autorizzazione del presidente della Commissione di I grado. In materia di IVA e di imposta di successione non e' prevista alcuna deroga al segreto bancario, salva la disponibilita' dello stesso (ed eventuale rinuncia ad esso) da parte del contribuente: ai fini di altre imposte (INVIM, registro ecc.) vi e' un' assoluta intangibilita' giuridica del segreto bancario, non essendo prevista direttamente od indirettamente alcuna deroga. L' A. condivide la tesi dell' accreditata dottrina secondo la quale, quando si sia derogato al segreto bancario per finalita' diverse da quelle consentite od addirittura illecitamente, l' obbligo del rispetto del segreto stesso si traduce nell' inutilizzabilita' dei dati acquisiti: le norme che ai fini degli accertamenti d' ufficio per le imposte sul reddito e degli accertamenti induttivi per l' IVA prevedono che l' azione della finanza possa basarsi su dati comunque acquisiti si riferiscono infatti alle notizie attinte legalmente e non anche a quelle ottenute in violazione della legge.
art. 10 n. 12 l. 9 ottobre 1971 n. 825 art. 51 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 34 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 35 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 55 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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