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| IDG831000186 | |
| 83.10.00186 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zoppis Cenisio
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| Solidarieta' passiva dei coeredi soggetti all' imposta di
successione: brevi considerazioni alla luce della vigente costituzion
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| Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 1682-1686
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| D202; D2141; D30512; D2145; D23117; D02320
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| L' A. precisa che secondo una consolidata interpretazione
giurisprudenziale l' accertamento e' valido nei confronti del
condebitore o dei condebitori ai quali e' stato notificato anche se
non e' stato notificato agli altri ed il condebitore che ha pagato l'
imposta puo' agire in regresso contro i condebitori cui l'
accertamento non e' stato notificato. Tale interpretazione, condivisa
da larga parte della dottrina ed avallata dalla Corte Costituzionale,
discende dall' identificazione tra solidarieta' tributaria e
solidatieta' di diritto comune e dall' esclusione dell' efficacia
costitutiva dell' accertamento. Secondo l' A. genera peraltro seri
dubbi di incostituzionalita' in relazione all' alternativa dell'
ammissione del diritto di regresso nonostante il mancato accertamento
nei confronti dei condebitori (con violazione dell' art. 24 della
Costituzione) ovvero dell' opponibilita' da parte dei convenuti in
regresso delle eccezioni relative all' esistenza ed entita' dell'
obbligazione tributaria non accertata nei loro riguardi (con
violazione del principio di capacita' contributiva in relazione al
"solvens"). Tale alternativa non e' sciolta dalla giurisprudenza
della Corte di Cassazione. In particolare si dubita della
costituzionalita' della solidarieta' sostanziale tra coeredi agli
effetti dell' imposta di successione: la capacita' contributiva di
ogni singolo coerede non puo' essere espressa che dalla successione
nella sua quota, in quanto solo questa e' la manifestazione di
ricchezze a lui riferibile, mentre le norme che prevedono l'
obbligazione solidale del coerede la riferiscono all' intero carico
tributario e la configurano come debito proprio e non altrui, con una
conseguente, vistosa sproporzione tra imposizione tributaria e
capacita' contributiva del soggetto obbligato. Qualora poi per la
parte riferibile alle quote altrui si volesse configurare la
solidarieta' del coerede come responsabilita' d' imposta, si dovrebbe
ammettere l' insussistenza di una causa giuridica che giustifichi
autonomamente la relativa obbligazione e ne escluda la sostanziale
natura impositiva, con i conseguenti effetti ai fini del rispetto del
principio costituzionale di capacita' contributiva.
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| art. 64 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 1298 comma 1 c.c.
art. 53 Cost.
art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
art. 66 n. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270
art. 12 d.l. 8 marzo 1945 n. 90
art. 24 Cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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