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144629
IDG831000186
83.10.00186 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Cenisio
Solidarieta' passiva dei coeredi soggetti all' imposta di successione: brevi considerazioni alla luce della vigente costituzion
Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 12, pt. 2, pag. 1682-1686
D202; D2141; D30512; D2145; D23117; D02320
L' A. precisa che secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale l' accertamento e' valido nei confronti del condebitore o dei condebitori ai quali e' stato notificato anche se non e' stato notificato agli altri ed il condebitore che ha pagato l' imposta puo' agire in regresso contro i condebitori cui l' accertamento non e' stato notificato. Tale interpretazione, condivisa da larga parte della dottrina ed avallata dalla Corte Costituzionale, discende dall' identificazione tra solidarieta' tributaria e solidatieta' di diritto comune e dall' esclusione dell' efficacia costitutiva dell' accertamento. Secondo l' A. genera peraltro seri dubbi di incostituzionalita' in relazione all' alternativa dell' ammissione del diritto di regresso nonostante il mancato accertamento nei confronti dei condebitori (con violazione dell' art. 24 della Costituzione) ovvero dell' opponibilita' da parte dei convenuti in regresso delle eccezioni relative all' esistenza ed entita' dell' obbligazione tributaria non accertata nei loro riguardi (con violazione del principio di capacita' contributiva in relazione al "solvens"). Tale alternativa non e' sciolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare si dubita della costituzionalita' della solidarieta' sostanziale tra coeredi agli effetti dell' imposta di successione: la capacita' contributiva di ogni singolo coerede non puo' essere espressa che dalla successione nella sua quota, in quanto solo questa e' la manifestazione di ricchezze a lui riferibile, mentre le norme che prevedono l' obbligazione solidale del coerede la riferiscono all' intero carico tributario e la configurano come debito proprio e non altrui, con una conseguente, vistosa sproporzione tra imposizione tributaria e capacita' contributiva del soggetto obbligato. Qualora poi per la parte riferibile alle quote altrui si volesse configurare la solidarieta' del coerede come responsabilita' d' imposta, si dovrebbe ammettere l' insussistenza di una causa giuridica che giustifichi autonomamente la relativa obbligazione e ne escluda la sostanziale natura impositiva, con i conseguenti effetti ai fini del rispetto del principio costituzionale di capacita' contributiva.
art. 64 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 1298 comma 1 c.c. art. 53 Cost. art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 art. 66 n. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 art. 12 d.l. 8 marzo 1945 n. 90 art. 24 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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