| Gli AA. affrontano il problema dei poteri attribuiti alle Commissioni
parlamentari d' inchiesta. Giovanni Gozzer procede ad una
interpretazione degli artt. 102 e 82 della Costituzione e sostiene
che la Commissione d' inchiesta sulla loggia P2 esorbita dai suoi
poteri. Ritiene che stiamo andando verso la giurisdizione speciale,
verso tribunali speciali e verso "qualche cosa d' altro", diverso
dallo Stato prefigurato dalla Costituzione. Alessandro Pace,
richiamandosi alla normativa costituzionale, in particolare all' art.
82 comma 2, ritiene che i poteri istruttori della Commissione d'
inchiesta sono i medesimi dell' autorita' giudiziaria, quindi essa ha
il potere di ammonire il testimone e ordinare che sia trattenuto in
arresto; ha anche il potere di emettere d' ufficio un mandato d'
arresto. Altri poteri attribuiti alla Commissione d' inchiesta, che
sono specificamente riconosciuti all' autorita' giudiziaria, sono
quelli di disporre ispezioni e perquisizioni personali, sequestri,
ispezioni e perquisizioni domiciliari, intercettazioni telefoniche,
fermo di corrispondenza. Questi poteri possono essere esercitati,
sostiene l' A., solo se siano presenti i rappresentanti di tutti i
gruppi parlamentari ai sensi dell' art. 82 Costituzione. La
Commissione d' inchiesta, invece, non potra' mai applicare sanzioni
in quanto difetta del potere di "giudicare", che resta riservato alla
sola autorita' giudiziaria. Ad analoghe conclusioni, sostanzialmente,
perviene Giuseppe Consoli.
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