| L' A. esordisce osservando come il diritto di autore sia soggetto a
limitazioni derivanti dall' esigenza di contemperare la protezione
dell' interesse individuale del titolare del diritto sull' opera
dell' ingegno, con gli interessi della collettivita'. Una di queste
limitazioni e' quella contenuta nel disposto dell' art. 70 della
legge sul diritto d' autore, che l' A. riporta, e che cosi'
ricostruisce: il riassunto, la citazione e simili sono leciti: 1) se
si inseriscono in un' opera autonoma, II) se in tale inserimento, l'
utilizzazione per riassunto o citazione, dell' opera altrui avviene
per scopi di critica, di discussione e di insegnamento, III) se il
riassunto, o la citazione sono contenuti nei limiti dettati dalle
finalita' di critica, di discussione o di insegnamento, IV) se il
riassunto, la citazione, non costituiscono concorrenza all'
utilizzazione economica dell' opera altrui. Accenna poi ai rapporti
tra "riassunto" e "compendio" e dopo aver ricordato altre norme della
legge sul diritto d' autore (artt. 12 e 18) ed in particolare l' art.
4 che tra le elaborazione alle quali e' esteso il diritto di
esclusiva enumera anche le riduzioni ed i compendi dell' opera.
Conclude osservando che il sistema delle norme sopra ricordate ha la
finalita' di evitare che il pubblico, leggendo un riassunto o
citazione particolarmente estesi e particolareggiati, possa poi fare
a meno di acquistare l' opera originale, o le sue realizzazioni
derivate.
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