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Documento


144693
IDG830800209
83.08.00209 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sandulli Maria Alessandra
Osservazione a C. Cost. 3 marzo 1982, n. 50
Giur. cost., an. 27 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 542-547
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1101; D12001; D13041
L' A. sostiene che la decadenza dev' essere considerata non come una sanzione per l' inosservanza di un obbligo, bensi' come la conseguenza logico giuridica del mancato rispetto delle "condizioni" e dei "modi" essenziali all' equilibrato svolgimento del rapporto: in quest' ottica quindi la perdita non indennizzata degli "oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera" prevista dall' art. 43, comma 1 della legge regionale siciliana 1 ottobre 1956 n. 54, rappresenta un' ingiustificata eccezione alla generale configurazione dell' istituto. L' A. esprime quindi alcuni dubbi sulla conclusione cui e' giunta la Corte circa la confisca sanzionatoria delle pertinenze non separabili
art. 43 l.r. SI 1 ottobre 1956, n. 54
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