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144699
IDG830600445
83.06.00445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piccininno Silvano
I provvedimenti e la c.d. doppia contribuzione di malattia
nota a Pret. Macerata 1 luglio 1982
Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 333-336
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7022; D96
La sentenza annotata ritiene che i professionisti in precedenza non soggetti all' obbligo di iscrizione all' istituto mutualistico di categoria non sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all' art. 3 lett. b d.l. 30/12/1979, n. 633 convertito nella l. 29/2/1980, n. 33. La pronuncia annotata, sostiene l' A., risolve correttamente il problema della c.d. doppia imposizione dei contributi sociali per malattia a carico dei professionisti. Tali contributi sono dovuti dai cittadini soggetti all' obbligo della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF costituendo una vera e propria imposta di scopo; invece, per i professionisti l' eventuale contributo da essi dovuto rimane ancorato, sia nell' an che nel quantum, alla disciplina mutualistica previgente e mai abrogata.
d.l. 30 dicembre 1979, n. 633 l. 29 febbraio 1980, n. 33
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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