| L' A. prende in considerazione i vari aspetti della problematica
relativa all' art. 8 dello Statuto dei lavoratori, la cui portata e'
ancora oggetto di contrasti di opinione, sia in dottrina sia in
giurisprudenza. Senza trascurare i gravi dubbi che sono stati
sollevati sulla legittimita' costituzionale della norma in relazione
all' art. 25, comma 2 Cost., l' A. s' impegna nel tentativo di
suggerire una ipotesi interpretativa idonea a conferire un contenuto
meno indeterminato al divieto di indagini "su fatti non rilevanti ai
fini della valutazione dell' attitudine professionale del
lavoratore". Dopo aver dimostrato l' autonomia strutturale e
funzionale di tale divieto e la sua specifica incidenza nella sfera
giuridica dell' imprenditore, l' A. procede all' identificazione del
suo contenuto, con riferimento alla fase costitutiva ed a quella
attuativa del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda, in
particolare, l' oggetto delle indagini consentite, l' A. chiarisce
che i "fatti" devono essere largamente intesi come "dati di fatto",
la cui "rilevanza" - diretta o indiretta, attuale o potenziale - va
commisurata ai criteri di giudizio, sia pure tipizzati, propri della
parte a cui ne e' rimessa la "valutazione". Le difficolta'
interpretative inerenti alla nozione di "attitudine professionale"
sono superabili, ad avviso dell' A., soltanto se la stessa viene
tenuta ben distinta da quella di "capacita' professionale", con cui
e' stata finora almeno parzialmente confusa, ed intesa come idoneita'
del lavoratore alla realizzazione della causa del contratto di lavoro
attraverso l' esecuzione della prestazione che ne e' l' oggetto e l'
adempimento di tutti gli obblighi inerenti al rapporto che ne deriva.
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