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| IDG830600453 | |
| 83.06.00453 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lanzi Alessio
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| Gli "strumenti a fini prevenzionali" nella materia penale del lavoro
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| Riv. dir. lav., an. 2 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 106-123
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7773; D541
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| Viene in primo luogo evidenziato come le nuove "misure prevenzionali"
introdotte dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al
sistema penale", abbinate alla "prassi" in base alla quale diversi
giudici di merito avevano fatto uso in funzione prevenzionale di
strumenti gia' esistenti nell' ordinamento processuale, determinino
l' evenienza di un solido sistema di prevenzione operante nel settore
del diritto penale del lavoro. Vengono quindi passate in rassegna le
particolarita' di tali misure, "vecchie" e nuove, individuando il
peculiare tipo di prevenzione cui esse mirano e che nettamente si
differenzia da quello esplicato dalle "classiche" misure di
prevenzione ante e post-delictum. In particolare ci si sofferma sul
fatto che l' applicazione degli "strumenti a fine prevenzionale" in
argomento concede un largo margine alla discrezionalita' del
magistrato: una discrezionalita' libera, con tutte le relative
conseguenze. In tale prospettiva, onde consentire che questi utili
strumenti ben si adeguino al "sistema penale vigente", fondato su
precisi principi costituzionali, si sottolinea l' esigenza di fare in
modo che essi - in sede applicativa - consentano pur sempre di dare
il massimo risvolto e la massima operativita' al principio di
legalita' e di certezza del diritto. Si esamina come un simile
contemperamento possa avvenire rispetto a talune applicazioni di tali
misure, concludendosi nel senso che ove cio' non accada, e la
discrezionalita' venga quindi esaltata attraverso la mortificazione
della legalita', si avranno dei provvedimenti nulli (che la Corte di
Cassazione tende ad inquadrare tra quelli abnormi).
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| l. 24 novembre 1981, n. 689
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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