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144706
IDG830600458
83.06.00458 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cester Carlo
Sulla necessaria consecutivita' delle ore di riposo settimanale
nota a C. Cost. 4 febbraio 1982, n. 23
Riv. dir. lav., an. 2 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 82-90
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7442; D0420
La sentenza annotata dichiara la incostituzionabilita' dell' art. 1, comma 2, n. 5 della l. 22/2/1934, n. 370, per contrasto con l' art. 36 Cost., nella parte in cui consente che il riposo settimanale concesso al personale navigante possa essere distribuito in 24 ore non consecutive. La Corte Costituzionale, annota l' A., consacra definitivamente il principio sancito dalla Costituzione in base al quale le ore di riposo settimanale debbano essere consecutive e non frazionate nel corso della settimana lavorativa. L' A. pur condividendo la sentenza lamenta la circostanza che la Corte non abbia voluto aprire un processo di revisione della sua precedente giurisprudenza su carattere flessibile del requisito di periodicita' del riposo settimanale. Infatti, mentre si e' costituzionalizzato il principio della consecutivita' delle ore di riposo settimanale, non altrettanto si e' fatto per la periodicita' dello stesso che pure e' premessa indispensabile per una regolare partecipazione del lavoratore alla vita sociale e di relazione e della cui rilevanza costituzionale non e' lecito dubitare.
art. 36 Cost. art. 1 comma 2 l. 22 febbraio 1934, n. 370
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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