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144707
IDG830600463
83.06.00463 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazziotti Fabio
La cessazione dell' attivita' dell' azienda e il licenziamento della lavoratrice madre
nota a Cass. sez. lav. 26 marzo 1982, n. 1897
Riv. dir. lav., an. 2 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 91-94
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74701; D7774; D7063
La sentenza annotata riferisce che l' unica ipotesi di deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre e' la sussistenza di una ragione inerente alla situazione aziendale, consistente nella cessazione se non della intera azienda, almeno del ramo cui la lavoratrice e' addetta. Ovviamente, annota l' A., fa capo al datore di lavoro l' onere di provare che il licenziamento della lavoratrice, nel periodo di "irrecedibilita'", sia avvenuto per una delle cause consentite. Il datore di lavoro deve dimostrare, altresi', l' impossibilita' di collocare la lavoratrice in un reparto diverso da quello soppresso. L' A. precisa inoltre che, il reparto soppresso cui era addetta la lavoratrice licenziata, per potere integrare un oggettivo e giustificato motivo di licenziamento, deve essere autonomo sotto il profilo produttivo dalla restante parte dell' azienda, in maniera tale che sia assolutamente precluso l' esercizio dell' attivita'.
art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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