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144708
IDG830600464
83.06.00464 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazziotta Fabio
Motivazione e licenziamento disciplinare
nota a Cass. sez. lav. 29 marzo 1982, n. 1970
Riv. dir. lav., an. 2 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 144-147
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702
La sentenza annotata esclude gli effetti invalidanti del licenziamento per giusta causa, quando nella lettera di licenziamento manchi l' enunciazione delle specifiche ragioni del provvedimento. Qualora il lavoratore non li richieda specificamente, il datore di lavoro puo' specificarli anche in sede di giudizio di impugnazione del licenziamento, cosicche' si puo' concludere che l' art. 7 l. 20/5/1970, n. 300, non ha modificato l' art. 2 l. 15/7/1966, n. 604. L' A., nel ritenersi concorde con la prima parte della decisione, dissente profondamente con le conclusioni cui si perviene. Infatti, sostiene l' A., in materia di licenziamenti disciplinari l' art. 7 dello Statuto dei lavoratori prevede che il datore di lavoro debba sempre comunicare per iscritto i motivi unitamente, al provvedimento che dispone il licenziamento. Percio' il datore non ha piu' l' alternativa, concessa dall' art. 2 l. 604/1966, tra comunicazione dei motivi insieme al licenzimento e comunicazione su richiesta del lavoratore.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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