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Documento


144714
IDG830600660
83.06.00660 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pesce Angelo
Liquidazione senza nulla da liquidare
nota a decr. Trib. Ascoli Piceno 19 marzo 1980
Foro pad., an. 37 (1982), fasc. 1-4, pt. 1, pag. 71-72
D312308
La decisione del giudice ascolano, secondo cui la norma che obbliga alla procedura di liquidazione una societa' di capitali e' inderogabile anche se non c' e' nulla da liquidare, e' dall' A. della nota pienamente condivisa. Osserva infatti come il giudice nel suo dogmatismo abbia dato prevalenza assoluta alla forma; mentre la valutazione del fatto e' obbligo del Giudice, come corrispondenza del fatto al diritto; se non c' e' nulla da liquidare e si obbliga ad un procedimento di liquidazione si viola la premessa alla legge, ovverosia che questa corrisponda ad un effetto reale del fatto. Ne consegue che e' non solo corretto ma anche giusto che la legge sia applicata, ma la decisione non puo' prescindere dal fatto e riferirsi solo alla norma, in quanto "ex facto oritur ius".
art. 2516 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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