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Documento


144720
IDG830600675
83.06.00675 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Crisalli Barbara, Musante Antonella
L' art. 31 della Costituzione, prospettive assistenziali
Dir. fam., an. 11 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 1127-1137
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0410
Premesso che l' art. 31 Cost. e' considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza una delle norme piu' tipicamente programmatiche contenute nella nostra Carta fondamentale, l' A. osserva che tuttavia programmaticita' non equivale ad essenza di contenuti concreti e di indicazioni rilevanti; infatti non puo' escludersi la connessione esistente tra l' art. 31 e numerose norme, quali quelle che disciplinano gli assegni familiari, quelle per la tutela delle lavoratrici madri, le norme che fanno dipendere dalla struttura familiare alcuni ottemperamenti fiscali, la prestazione del servizio militare o certi sussidi in materia scolastica o sanitaria. Ricorda quindi le discussioni sorte su tale articolo in sede costituente e il riscontro che essa trova anche in documenti internazionali e comunitari; ricorda altresi' come, col trasferimento alle Regioni a statuto ordinario nel 1972 anche delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza, e ancor piu' coll' attribuire ai Comuni nel 1975 delle funzioni amministrative relative alla erogazione di servizi di assistenza e beneficenza, l' art. 31 abbia trovato maggiore attuazione. Rileva, pero', che la piena attuazione dell' art. 31 trova come suo ineliminabile presupposto una efficace funzionalita' dei principi della riforma regionalistica, ma anche la necessita' di un impiego del legislatore ordinario, attraverso una legge nazionale quadro di riforma dell' assistenza, a concretizzare istituti idonei a offrire maggiore tutela a famiglie disagiate, donne e giovani.
art. 31 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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