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| IDG830600675 | |
| 83.06.00675 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Crisalli Barbara, Musante Antonella
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| L' art. 31 della Costituzione, prospettive assistenziali
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| Dir. fam., an. 11 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 1127-1137
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0410
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| Premesso che l' art. 31 Cost. e' considerato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza una delle norme piu' tipicamente programmatiche
contenute nella nostra Carta fondamentale, l' A. osserva che tuttavia
programmaticita' non equivale ad essenza di contenuti concreti e di
indicazioni rilevanti; infatti non puo' escludersi la connessione
esistente tra l' art. 31 e numerose norme, quali quelle che
disciplinano gli assegni familiari, quelle per la tutela delle
lavoratrici madri, le norme che fanno dipendere dalla struttura
familiare alcuni ottemperamenti fiscali, la prestazione del servizio
militare o certi sussidi in materia scolastica o sanitaria. Ricorda
quindi le discussioni sorte su tale articolo in sede costituente e il
riscontro che essa trova anche in documenti internazionali e
comunitari; ricorda altresi' come, col trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario nel 1972 anche delle funzioni amministrative
statali in materia di beneficenza, e ancor piu' coll' attribuire ai
Comuni nel 1975 delle funzioni amministrative relative alla
erogazione di servizi di assistenza e beneficenza, l' art. 31 abbia
trovato maggiore attuazione. Rileva, pero', che la piena attuazione
dell' art. 31 trova come suo ineliminabile presupposto una efficace
funzionalita' dei principi della riforma regionalistica, ma anche la
necessita' di un impiego del legislatore ordinario, attraverso una
legge nazionale quadro di riforma dell' assistenza, a concretizzare
istituti idonei a offrire maggiore tutela a famiglie disagiate, donne
e giovani.
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| art. 31 Cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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