| Ricordato come nel contesto del costo del lavoro sia stato messo in
discussione, da parte dell' imprenditorialita', l' accordo
interconfederale del 25 gennaio 1975 sul funzionamento dell'
indennita' di contingenza col sistema della scala mobile, giungendosi
a meta' dell' anno 1982 alla denuncia dell' accordo stesso, con
operativita' della disdetta per il febbraio 1983, l' A. osserva che
da parte di alcuni giuristi e' stata sostenuta la tesi della
ultrattivita' dell' accordo del 1975, in quanto esso dovrebbe
continuare ad avere vigore fino ad un nuovo patto sindacalmente
concordato ex art. 2074 c.c., ed in ogni caso, anche ammettendo che
il disposto del codice non serva, i giudici potrebbero sempre
riferirsi all' accordo, pur scaduto, in sede di determinazione della
retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.. L' A. segnala pero' come
tale tesi non abbia riscosso molti consensi, in quanto e' dubbio che,
sul piano della politica del lavoro, le possibili applicazioni della
giurisprudenza ex art. 36 Cost. possano considerarsi positivamente;
segnala altresi' come sia invece da augurarsi che le parti sociali
contrapposte e la direzione politica del paese non si lascino
spogliare della loro naturale competenza in materia, e che si trovi
alfine l' occasione di un incontro positivo, in quanto la tesi della
non operativita' della disdetta va ben oltre l' occasione specifica,
colpendo in radice la logica della contrattazione collettiva.
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